DISPENSE CTU E CTP Vol.2

 

Normativa civilistica, speciale, delegata

La principale giurisprudenza

Le fasi del processo

Andrea Fontanelli e Mariangela Vela

Edizione Ottobre 2022
Associazione Studi Bancari © 2022

 

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Mancava, nel panorama editoriale, un testo snello, operativo, di aiuto a Ctu e Ctp nello svolgimento delle proprie attività.
Recepiti i consigli dei lettori dei precedenti volumi, si è voluto mantenere un taglio operativo e sintetico, ma con spiegazioni dei vari punti più estrese, volte anche ad un pubblico non particolarmente esperto della materia.
Il lavoro si articola in diverse dispense, suddivise per argomento, consultabili in modo autonomo.
Un particolare ringraziamento alla coautrice, Dottoressa Vela, per le ricerche svolte su normativa, giurisprudenza e relazioni tecniche di Ctu/Ctp.

 

 

Sommario

CODICE CIVILE 
Art.1284: saggio degli interessi
Art.2697: onere della prova
Art. 1372: efficacia del contratto
Art. 1346: requisiti
Art. 1422: imprescrittibilità dell’azione di nullità
Art. 1283: anatocismo
DECRETO LEGISLATIVO 1/9/1993, N. 385 - T.U.B.
Articolo 50: decreto ingiuntivo
Art. 117 Tub: contratti
Art. 117 bis: remunerazione degli affidamenti e degli scostamenti
Art. 118: modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
Art. 119: Comunicazioni periodiche alla clientela
Art. 120: Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi
Art. 127: Regole generali
NORMATIVA DELEGATA
Delibera CICR 9/2/2000
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di Banca d’Italia
GIURISPRUDENZA
Anatocismo - Cass. civ. n. 12507/1999
Onere della prova e principio del saldo 0 - Cass. civ. n. 23852/2020
Prescrizione - Cass.SS.UU.24418/2010
Commissione di massimo scoperto – Cass.19825/2022
DIRETTRICI DEL CONTENZIOSO
STRUMENTI DI GIUDIZIO
Arbitro Bancario e Finanziario
Decreto ingiuntivo
Processo ordinario di cognizione

 

 

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di Banca d’Italia (anteprima)

Con queste poderose “istruzioni”, Banca d’Italia da un lato disciplina l’attività delle aziende bancarie, dall’altro produce normativa delegata, come previsto dal Tub.
Sez.II: pubblicità e informazione precontrattuale
…3 Fogli informativi… gli intermediari mettono a disposizione dei clienti “fogli informativi” contenenti… un elenco completo delle condizioni economiche offerte… per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti…
5 Annunci pubblicitari…
6 Documenti di sintesi… Ai contratti è unito un “documento di sintesi”, che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo… Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi riporta in calce il piano di ammortamento…
8.2 Finanziamenti. Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato “Tasso Annuo Effettivo Globale” (TAEG)… quando riguardano le seguenti categorie di operazioni: mutui, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti, aperture di credito in c/c offerte a clienti al dettaglio.
Si noti che l’art.117 Tub prevede la nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. Banca d’Italia specifica cosa si intende per pubblicità e informazione precontrattuale le informazioni previste nella sez. II, specificatamente i fogli informativi (le condizioni generalmente applicate ai clienti), gli annunci pubblicitari, i documenti di sintesi (le condizioni personalizzate del contratto), comprensivo del piano di ammortamento, il Taeg.
L’interpretazione sistematica dell’art.117 Tub e del provvedimento di Banca d’Italia porta a concludere che tutte le volte che nella pubblicità o informazione precontrattuale, documento di sintesi compreso, sono riportate condizioni migliori di quelle effettive, la clausola è nulla, con applicazione del tasso sostitutivo bancario (Bot).
Ciònonostante, la giurisprudenza limita tale effetto ai soli consumatori per il Taeg, ritiene irrilevante il tasso leasing e il piano di ammortamento con tasso migliorativo rispetto al pattuito, in definitiva disattendendo l’art.117 Tub. Questo, a parere di chi scrive, anche perché le domande giudiziarie contestano generalmente violazioni civilistiche e ben raramente entrano nella legislazione speciale e delegata.
Sez.III: Contratti
Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali… che prevedono tassi, prezzi e condizioni sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi e nei documenti di sintesi (1). La nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
(1) Nella suddetta ipotesi e nel caso in cui il contratto non indichi il tasso di interesse ovvero ogni altro prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora), si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
Nella sezione III, Banca d’Italia richiama le norme contrattuali del Tub, e precisa che prevedere nel contratto prezzi, tassi, condizioni più sfavorevoli (per il cliente) di quelli pubblicizzati nei fogli informativi e nei documenti di sintesi rende la clausola nulla.