Cass. SS.UU. 24418 del 02/12/10, in tema di c/c, ha discriminato le rimesse in ripristinatorie e solutorie. Le prime, volte a rientrare nel limite del fido (o ad estinguere lo scoperto in assenza di fido) sono pagamenti, quindi prescrittibili in 10 anni. Le seconde non sono pagamenti, e la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto.
Cass. SS.UU. 15895 del 13/6/19 hanno chiarito che la banca deve solo eccepire il decorso del tempo e far valere la prescrizione dall’annotazione delle singole rimesse, senza dunque alcun onere di indicare il dies a quo del decorso della prescrizione, di specificare le singole rimesse, né di provare l’inesistenza di un contratto di apertura di credito.
Interpretazione tradizionale
Alla banca è sufficiente eccepire la prescrizione con una formula di stile per azzerare tutti gli oneri addebitati anteriormente al decennio della messa in mora o altro atto interruttivo della prescrizione.
Questo risultato, si ottiene attraverso 4 passaggi, puttosto critici:
1) Con interpretazione “allargata” del 1422 c.c., la richiesta di verifica di poste nulle viene assimilata a domanda di ripetizione, anche quando la domanda è di mero accertamento;
2) La verifica avviene sul saldo del c/c, accettando che il contratto nullo produca effetti giuridici. Siamo in presenza di una deroga al principio quod nullum est nullum producit effectum;
3) La prescrizione della rimessa azzera gli interessi indebiti precedenti. Ma se il saldo supera l’apertura di credito per un prelievo o un pagamento (non per addebito di competenze), il successivo versamento sarebbe un pagamento (o rientro da extrafido) del quale non viene chiesta la restituzione. Infatti, il cliente chiede la ripetizione dei soli interessi ed altri oneri nulli addebitati sul conto, che sono stati pagati col primo versamento (rimessa), successivo, ai sensi dell’art. 1193 c.c.;
4) In presenza di eccezione generica della Banca, e di estratti di c/c depositati, al Ctu viene chiesto di discernere quali rimesse sono prescritte con consulenza percipiente. In tal modo, il Giudice/Ctu si sostituisce alle parti nella verifica del superamento del fido e delle conseguenti rimesse solutorie. Ma l’estratto del c/c non consente di determinare il saldo data effettiva. E’ possibile determinare soltanto il saldo data valuta o saldo data operazione, che sono peggiorativi (per il cliente) rispetto al saldo data effettiva. Si può quindi escludere che la rimessa sia solutoria (non superamento del saldo data valuta) ma mai accertare la rimessa solutoria, cioè che lo scoperto effettivo superi il fido.
Una recente sentenza del Trib. di Torino (Sent. del 2/3/2022 RG 11495/2019) motiva la deroga del punto 2. Siamo in presenza di rimesse ripristinatorie se la riduzione dell’esposizione debitoria comporta la riespansione, in pari misura, della facoltà di utilizzo della medesima somma di denaro, di rimesse solutorie se questa riespansione non può verificarsi, perché il versamento è fatto su un conto “scoperto”. Ciò premesso, due considerazioni depongono a questo punto per l’utilizzo del saldo banca: La prima è che, per forza di cose e previsione di legge (art. 119 TUB), la banca e non il cliente è la parte contrattualmente autorizzata a elaborare i conti...la seconda è che non esistono modalità di utilizzo del c/c che non richiedano la cooperazione della banca per avere efficacia. Se il saldo evidenzia che il conto è “scoperto”, il prelievo di contanti, l’esecuzione degli ordini di bonifico ecc. sono prima facie impossibili... La possibilità di impugnare la nullità del contratto o di sue singole clausole, contestando l’illegittimità degli addebiti e portando alla luce un saldo rettificato a credito o entro i limiti del fido, non restituisce al versamento su conto “scoperto” lo “scopo ed effetto di ripristinare la disponibilità”, anziché di ridurre puramente e semplicemente l’esposizione debitoria, poiché la nullità del titolo non toglie che il denaro sia uscito dalla sfera di controllo del cliente.
La motivazione, a parere di chi scrive, è convincente, ma non risolve i problemi evidenziati ai punti 1, 3 e 4. In particolare, perché la rimessa andrebbe ad azzerare interessi che non hanno determinato lo scoperto del conto (o il superamento del fido)?
Inoltre, stante l’impossibilità oggettiva di determinare dal solo estratto di conto corrente il momento di entrata ed uscita del denaro, sembra preferibile, e coerente col ragionamento di cui sopra, determinare il saldo in base alla data operazione. Ma questo contrasta con la consolidata Cassazione che, invece, richiede la verifica del saldo sulla base dell’effettiva entrata ed uscita del denaro (da ultimo Cass. 10.2.2020 n.3025; Cass. 15.7.2010 n. 16608).
Interpretazione della Cassazione sul saldo da utilizzare e interessi prescrittibili

Nuova interpretazione della Cassazione

Con due sentenze, Cass. 9141/2020 e Cass.3858/2021, la Suprema Corte sostiene che la prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione. Ancora, ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l’azione di nullità imprescrittibile...la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo...(Vedi punto 2).

Inoltre, il Supremo Collegio ritiene che nei contratti di c/c cui acceda un’apertura di credito, il meccanismo di imputazione degli interessi ex art. 1194 c.c. (*), trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento...un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente saldo passivo eccedente l’affidamento; non può mai configurarsi un’imputazione ad interessi ex art.1194 c.c ove l’annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell’affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista (vedi punto 3).
Per gli ermellini:
- il saldo per la verifica delle rimesse solutorie va calcolato al netto degli addebiti nulli;

- solo gli interessi extrafido possono prescriversi;

- la rimessa è solutoria se e solo se l’addebito di interessi porti a un superamento del fido, non quando il superamento deriva da altri prelievi.

Recente orientamento Tribunale di Milano
La natura solutoria della rimessa richiede la liquidità ed esigibilità del credito che viene soddisfatto con tale rimessa. Ma considerare solutorie le rimesse extrafido (o in mancanza di fido) collide insanabilmente con l’art. 1852 c.c., il quale, derogando per il conto corrente bancario al disposto di cui all’art. 1823 c.c. per il conto corrente in generale, esclude l’esigibilità del saldo creditorio per l’istituto di credito sino alla chiusura del rapporto di conto corrente.
Ne discende che in costanza di rapporto di conto corrente, non potendo configurarsi un credito esigibile per la banca neppure con riferimento al capitale e agli interessi ultra-fido, non possa mai riscontrarsi una rimessa solutoria, idonea a far decorrere il termine prescrizionale dalla data della sua annotazione.

(*) Art,1194 cc: Imputazione del pagamento agli interessi - Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.
Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.