Le SS UU 5657/23 hanno chiarito che un finanziamento il cui importo è parametrato ad un rapporto di cambio è un debito di valore e non di valuta e la relativa clausola individua il criterio al quale commisurare la prestazione del debitore. Non siamo in presenza di un derivato implicito, non si applica il Tuf ma il Tub, nessuna immeritevolezza ex art.1322 c.c.
Ho recentemente analizzato un mutuo "Barclays" indicizzato al franco svizzero. Trattasi di finanziamenti nominalmente in euro, ma di fatto in valuta estera (CHF).
Sono contratti opachi, espressi in euro, con tassi in euro, piano di ammortamento in euro, ma di fatto in valuta straniera.
Che tali contratti rispettino il precetto della trasparenza è, a mio avviso, molto dubbio, in specie quando rivolti ai consumatori.
Tuttavia, la criticità maggiore l'ho rinvenuta nel tasso di cambio: trattandosi di finanziamenti solo nominalmente in euro, ma di fatto in valuta estera, occorre che il tasso di cambio sia esattamente quello ufficiale. Qualora, come nel caso da me esaminato, il cambio preveda un margine a favore della banca, l'importo da restituire sarà maggiore di quello pubblicizzato e percepito dal debitore, con evidente violazione della buona fede contrattuale, ma anche, a mio avviso, dell'art.117, c.6 del Tub: "Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati".
Nella mia perizia ho trascurato il problema del derivato implicito, ponendo l'attenzione sul non rispetto del Tub e dei principi generali del codice civile (buona fede contrattuale), perché si è ingannato il debitore, proponendogli un finanziamento a condizioni migliori di quelle che clausole non trasparenti peggioravano sensibilmente.
Il problema, come spesso avviene nelle valutazioni di prodotti finanziari, è che i vizi emergono solo con verifiche matematico-finanziarie accertabili solo con competenze matematiche specialistiche.
Sull'argomento è stata pubblicata la dispensa mutui indicizzati a valute estere.
In conclusione, pienamente d'accordo con le SS.UU., ma la domanda da presentare all'autorità giudiziaria dovrebbe essere:
E' lecito che un contratto di finanziamento esprima tasso e rate inferiori a quelle che altra clausola incrementa in modo opaco?
Con detta domanda, mi aspetterei una risposta negativa.