DISPENSE CTU E CTP Vol.3
Rapporto di c/c e finanziamento rateale: calcolo degli interessi e dei tassi
Andrea Fontanelli e Mariangela Vela
Edizione Novembre 2022
Associazione Studi Bancari © 2022
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SOMMARIO
INDICE
PREMESSA.. 1
cenni di matematica finanziaria.. 2
Principio di equivalenza finanziaria 2
Regime finanziario dell’interesse semplice 2
Regime finanziario dell’interesse composto 2
Formule di determinazione dei tassi 3
Conto corrente 3
Capitalizzazione frazionata 3
ESTRATTO CONTO BANCARIO.. 5
Esempio di un c/c 6
Tasso nominale (TAN) 9
Tasso rapportato su base annua 9
Taeg o Isc 9
Teg 10
FINANZIAMENTI RATEALI. 11
Valore attuale di strutture di flussi di cassa 11
Rendite 11
Rimborso graduale di un prestito 11
Net Present Value 12
Tasso interno di rendimento 12
Tasso annuo effettivo globale o TAEG 12
Formule di excel per il mutuo ed il leasing.. 13
Funzione tasso, determina il tasso di un mutuo a rate costanti 13
Funzione rata, determinare la rata di un mutuo 14
Formula VAN: calcola il valore attuale utilizzando un tasso, su una serie di entrate e uscite 15
Formula TIR.X: restituisce il tasso interno di rendimento di un impiego di flussi di cassa 15
Tasso di un leasing 16
Costruire un piano di ammortamento italiano (quota capitale costante) 16
Costruire un piano di ammortamento francese (rata costante) 19
Le opzioni nei mercati finanziari – il floor come portafoglio di opzioni put 23
esempio con excel di determinazione del tasso di un mutuo con rate diverse nel tempo.. 25
CONDIZIONI VENDITA E.BOOK.. 28
Tasso nominale (TAN)
E’ il tasso che moltiplicato per i numeri determina gli interessi (numeri *tan /365 = interessi). Nei rapporti di c/c è previsto un tasso attivo e uno o più tassi passivi (entro fido, oltre fido).
Tasso rapportato su base annua
Quando la capitalizzazione è trimestrale, ia = (I/numeri) x 365 x [(1+i/4)^4-1 ]. La delibera CICR del 9/2/2000 impone che: “Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato i valore del tasso rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”. Dall’entrata in vigore dell’art. 17-bis, comma 1, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 aprile 2016, n. 49, la capitalizzazione non può essere inferiore all’anno, pertanto il tasso rapportato su base annua non dovrà più essere indicato.
Taeg o Isc
Il Taeg venne introdotto dal DM del Tesoro 8.7.92 per i consumatori ed esteso a tutti i finanziamenti previsti dal titolo VI Tub dalla delibera CICR 10688 del 4/3/2003. Comprende gli interessi ed oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione. Fino dal 29 luglio 2009 includeva, ai sensi del Decreto Min.Tesoro 8/7/92, gli interessi, le spese di istruttoria, le altre spese indicate nel contratto tranne quelle dovute per inadempimento, di tenuta conto, assicurazioni. Da tale data, in conseguenza del recepimento della direttiva 2008/48/CE, Banca d’Italia impone che il TAEG sui c/c si calcoli nell’ipotesi che il fido sia completamente utilizzato dal debitore, quindi con le commissioni disponibilità fondi.
La prassi fino all’entrata in vigore della Disposizioni sulla Trasparenza nel 2009, era di considerare il Taeg equivalente al tasso rapportato su base annua, probabilmente perché non si riteneva possibile determinare ex ante le spese come commissioni e addebiti in conto. Con la citata direttiva CE, invece, almeno gli oneri disponibilità fondi e le imposte fisse devono rientrare nel Taeg/Isc.