Paralizzare la prescrizione dei c/c
PRIMA EDIZIONE
INSERTO DI A.SORGENTONE E P.STELLA MONFREDINI
ISBN | 978-88-944077-2-3
Finito di stampare in giugno 2020
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Introduzione
Una parte significativa del contenzioso bancario riguarda le liti sui conti correnti. Qui, le banche si trovano in grande difficoltà, causa contratti datati che la successiva normativa e giurisprudenza hanno stabilito essere illegittimi e nulli (si pensi ai contratti verbali, all’anatocismo ante giugno 2000, alle clausole di determinazione interessi uso su piazza, ecc.). In tal caso, gli addebiti di interessi ed oneri possono essere in tutto o in parte ripetuti dal cliente, per importi spesso ingenti. L’unica sostanziale difesa degli intermediari si basa sull’eccezione di prescrizione, volta a limitare la restituzione degli interessi e spese indebite ai dieci anni precedenti l’inizio della controversia. Attualmente c’è un predominante orientamento giurisprudenziale che di fatto riduce ai dieci anni dalla rimessa la prescrizione. Senonchè tale orientamento si basa su una serie di interpretazioni e passaggi logici con rilevanti criticità, fin’ora mai rilevate e mai portate all’attenzione degli organi giudicanti. Col presente studio non si intende riportare i vari indirizzi sulle questioni di maggior impatto come anatocismo, usura, ius variandi, ecc., bensì individuare detti passaggi logici e le relative criticità, sui quali si basa la prescrizione. Il fine è cercare di ottenere la paralisi dell’eccezione di prescrizione di parte banca. Poiché questo studio è rivolto sia agli avvocati che ai periti, si analizzano brevemente alcuni istituti, specificatamente del codice civile, del codice di procedura civile, del diritto bancario e di tecnica bancaria, e le principali sentenze sull’argomento della PARALIZZARE LA PRESCRIZIONE DEI C/C Pag 6 Suprema Corte di Cassazione. Tale indagine multidisciplinare risulta necessaria per un’esame completo dell’argomento. I cinque modi volti a paralizzare la prescrizione sono: 1) la sospensione della prescrizione ex 2941, c.8, c.c., 2) allegare le rimesse in ripetizione e produrre documentazione che ne prova la natura ripristinatoria, 3) contestare il quesito, nella parte in cui chiede di utilizzare il saldo effettivo, 4) contestare il quesito, nella parte in cui chiede e di azzerare gli interessi per la parte di rimessa solutoria, 5) l’inutilizzabilità delle presunzioni ex Cass.2744/94 e la conseguente mancata prova della prescrizione da parte di chi ne era onerato. Alla base dell’impianto logico che si esamina e si ritiene poco fondato, sta la errata convinzione che sia possibile individuare le rimesse solutorie dai movimenti del conto corrente. Pertanto, viene attribuito al Ctu il compito di discernere le rimesse solutorie e ripristinatorie, e quindi la prescrizione, compito che è impossibile da svolgere con i soli estratti conto.
Sommario
Introduzione 5 1.L’attività del Ctu – prassi operativa 7 2.Tecnica bancaria: data valuta, data operazione, data effettiva 9 3.Le presunzioni nel codice civile 13 4.Confronto tra le presunzioni ex Cass.2744/94 e le condizioni contrattuali delle principali banche italiane 15 5.La Ctu nel c.p.c. (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31886) 18 6.Ctu e onere della prova 22 A chi spetta l’onere prova rimesse ripristinatore/solutorie 25 7.La prescrizione nel Codice Civile 29 8.Deroghe al principio “Quod nullum est nullum producit effectum” 33 9.Adempimento dell’obbligazione e imputazione del pagamento 35 10.Cass.SSUU 24418 del 02/12/10 (P.Stella Monfredini) 38 11.Cass.SSUU 15895 del 13/6/19 43 12.Criticità prassi operativa tribunali di merito 46 13.Misunderstanding organo giudicante 52 14.Come predisporre un giudizio da parte del cliente 54 15.L’eccezione di prescrizione da parte della banca 58 16.Paralizzare l’eccezione di prescrizione della banca: strategie 60 I.Sospensione della prescrizione ex 2941, c.8, c.c. 62 II.Allegare le rimesse in ripetizione e produrre documentazione che ne prova la natura ripristinatoria 67 III.Contestare il quesito, nella parte in cui chiede di utilizzare il saldo nominale 69 IV.Contestare il quesito, nella parte in cui chiede di azzerare gli interessi per la parte di rimessa solutoria 73 V.Inutilizzabilità delle presunzioni ex Cass.2744/94 77 17.Individuazione delle rimesse solutorie riguardanti le competenze pagate indebitamente (A. Sorgentone) 83 18.Le rimesse solutorie vanno individuate in base al saldo banca o a quello ricalcolato? (A. Sorgentone) 91 19.Metodologia da seguire per eliminare l’effetto anatocistico: conseguenze sull’individuazione delle rimesse solutorie (A. Sorgentone) 95 20.Onere della prova delle rimesse solutorie: la banca eccipiente deve produrre gli e/c mensili e la documentazione sottostante per provare l’operazione e in che ordine è stata effettuata (A. Sorgentone) 99 21.Raccolta fogli informativi 102 Intesa San Paolo 102 Unicredit 116 Monte Paschi di Siena 132 Banca popolare Emilia Romagna 150 22.Corte di Cassazione 22 marzo 1994, n. 2744 167 23.Corte di Cassazione, Sez. Unite, 2 dic.2010, n. 24418 191 24.Corte di Cassazione Sez.Unite, 13 giu 2019, n. 15895 203 25.Corte di Cassazione, 6 dicembre 2019, n. 31886 224 26.Corte di Cassazione, 19 maggio 2020, n. 9141 241