
ASSOCIAZIONE STUDI BANCARI
suggerisce l'incontro di studio in presenza lunedì 13 ottobre 2025, ore 14.30 - 18.00, organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese
in via D'Azeglio 33, Bologna.
Programma:
vizi e criticità nei rapporti di c/c
vizi e criticità nei mutui
vizi e criticità nei leasing
Accreditato Odcec e Coa ai fini della formazione continua.
Evento gratuito, (*) necessaria l'iscrizione annuale alla Fondazione di €20,00.
Anteprima:
VIZI E CRITICITA’ NEI MUTUI (di Andrea Fontanelli)
Nei tribunali, ovvero presso gli organi giudiziari, le controversie sui conti correnti sono predominanti.
In Italia vi sono pressappoco 3,5 milioni di contratti di mutui ipotecari. Dal mio osservatorio, rilevo che circa 1/3 dei mutui presenta gravi vizi => un milione di potenziali controversie.
Tuttavia le liti si sono sviluppate intorno a tematiche ormai bocciate dalla giurisprudenza:
usura, anatocismo nei mutui, nullità delle fideiussioni omnibus.
Quindi è sconsigliabile avviare iniziative al riguardo.
Altro argomento respinto, è stata la nullità per taeg errato. Infatti i giudici hanno definitivamente stabilito che trattasi di violazione della trasparenza, con mere conseguenze risarcitorie ed onere della prova del danno a carico del cliente. Inoltre, si è progressivamente esteso il risarcimento danni a tutte le violazioni della trasparenza, rendendo di fatto impunito qualsiasi inganno sul costo reale del finanziamento => le banche hanno sempre più spesso occultato il vero costo delle operazioni al fine di vendere i loro servizi a scapito della concorrenza.
Recentemente, tuttavia, la giurisprudenza ha iniziato a sanzionare alcuni (diffusi) comportamenti, in sintesi:
Titolarità del credito ex art. 58 tub
Le società incaricate di riscuotere i crediti deteriorati devono dimostrare la titolarità del credito stesso, laddove contestato, non bastando la pubblicazione in GU della cessione in blocco. Poiché mai depositano i contratti, è un argomento moto forte in possesso del difensore del debitore.
Determinatezza
Il tan (saggio d’interesse) deve essere determinato, cioè non ci deve essere alcuna discrezione del creditore. Ad es. euribor 3 M, va indicato se /360 o /365 (Cfr. Ord.Cass. 20801 del 25/7/24) e quale giorno considerare per il calcolo delle rate (media mese precedente, secondo gg. lavorativo precedente, ecc.). Se tan indeterminato o diverso dalle rate, rischio di nullità del tasso per indeterminatezza (art.1346 c.c.).
Differenza tra piano di ammortamento e contratto
Il piano di ammortamento costruito sulla base di un tasso inferiore a quello pattuito (euribor alla stipula + spread) utilizzando un euribor < di quello alla stipula è stato censurato dalla Corte d’Appello di Bari del 29/5/25 con la nullità. Tale nullità deriva, a mio avviso, da due cause:
- il piano di ammortamento fa parte del contratto (nei mutui ipotecari per espressa pattuizione) quindi violazione della determinatezza (art.1346 c.c.);
- l'art. 117 Tub comma 6, ultima parte recita: “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Conforme, circolare trasparenza Banca D’Italia: “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali … che prevedono tassi, prezzi e condizioni sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi e nei documenti di sintesi”. Segnalo che il piano di ammortamento fa parte del documento di sintesi.
Differenze tra documento di sintesi e contratto
Il documento di sintesi riporta tassi/rate < a quelle previste dal contratto. Ma dal momento che il cliente legge soltanto il documento di sintesi, si illude di un costo < all’effettivo. Anche qui, come nel punto precedente, si ravvisa nullità per violazione della determinatezza e dell’art.117 Tub, come interpretato da Banca d’Italia.
Criticità che potrebbero emergere in futuro
- La presenza di un tasso minimo, floor, comporta un maggior costo per il debitore che non viene mai rappresentato, né nel piano di ammortamento, né in alcuna altra sezione del contratto. Il tasso, le rate, il piano di ammortamento, sono rappresentati come se il floor non ci fosse.
Senonché l’art.2426 c.c. obbliga le parti a rilevare il ricavo del floor (per la banca) ed il costo (per il cliente) in contabilità alla stipula.
Posto che l’art.117 tub comma 4 recita: “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati…”, risulta singolare che nel contratto i prezzi non rilevino il floor.
- L’euribor manipolato potrebbe avere conseguenze gravi sui contratti stipulati nei periodi dell'anzidetta manipolazione. Attendiamo pertanto la decisione della Corte di Giustizia UE (cfr.Cass.SS.UU.32876 del 27/3/25).