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(RIFLESSIONI SUL RINVIO PREGIUDIZIALE DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO)

Ermanno GAROLA - Commercialista e CTU

Fabio BIANCO – Esperto di Credito al Consumo e CT

 -:-

SOMMARIO: 1.- Introduzione 2.- La riduzione del costo complessivo del credito 3.- Alcune riflessioni sui quesiti posti alla CGUE.

1.- Introduzione

L'art. 16 della direttiva 48/2008[1], che impone agli istituti creditori la riduzione del costo complessivo del credito, in caso di estinzione dei finanziamenti da parte dei consumatori, risulta nuovamente al vaglio della CGUE nella causa C-239/25 del 28/03/2025.

Il giudice del rinvio pregiudiziale dovrà esprimersi in merito all'interpretazione dell'art. 125 sexies del TUB (recepimento art. 16 dir. 48/2008) in un contenzioso promosso dall'istituto bancario inadempiente ad una precedente decisione dell’ABF[2]. L’istituto bancario poneva domanda di accertamento negativo[3], mentre il consumatore risultava contumace.

Il giudice del rinvio poneva alla CGUE i seguenti tre quesiti:

La causa rischia l'inammissibilità, per mancanza del requisito di novità, ponendo la medesima questione già dibattuta nella nota sentenza Lexitor (causa C- 383/18) in cui la CGUE ha sancito il diritto dei consumatori di ottenere, in caso di estinzione anticipata, il rimborso di tutti i costi connessi al credito inclusi nel Costo Complessivo del Credito.

Le richieste poste in tale rinvio sembrerebbero quindi finalizzate alla modifica dell'orientamento, oramai consolidato, della CGUE, della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, oltre che della maggior parte dei Tribunali e Giudici di Pace italiani.

2.- La riduzione del costo complessivo del credito

Il Costo Complessivo del Credito è il prezzo finale del prestito, somma di interessi e di tutte le commissioni, in rapporto alla durata del prestito (Art. 1 punto d dir. 87/102 poi divenuto dall'art. 3 punto g dir. 48/2008C[4]).

Il Costo Complessivo del Credito è un PREZZO PER UNITA' DI MISURA[5]:

Di conseguenza, il meccanismo del prezzo di un prestito (con restituzione del capitale in unica soluzione) è, a grandi linee, paragonabile al prezzo di un affitto di un immobile: in entrambi i casi, il bene prestato - soldi o immobile – crea un costo mensile - commissioni e interessi del mese, affitto del mese - in cui il prezzo finale dipende dalla effettiva durata del rapporto.

Considerato però che i più comuni prestiti prevedono la restituzione del capitale frazionato all'interno delle rate mensili, col passare del tempo, si riduce il capitale prestato; per questo motivo, la quota interessi e le commissioni non sono distribuiti equamente per il numero di rate, ma, come vedremo in seguito, risultano maggiori all'inizio dell'ammortamento, rispetto a quelli maturati alla fine.

In ogni caso, quando si indica il Costo Complessivo del Credito, bisogna sempre dichiarare in quanto tempo tali costi maturano.

Esempio:

SOMMA PRESTATA

DA RESTITUIRE IN 2 ANNI dal 01/01/2025

€ 100.000,00

€ 5.291,24

€ 4.470,00

€ 9.761,24

INTERESSI +

COMMISSIONI

TOTALI

COSTO COMPLESSIVO CREDITO = € 9.761,24 IN 2 ANNI

Considerata la dipendenza del Costo Complessivo del Credito dal tempo, la normativa Europea ne ha imposto l'indicazione, attraverso il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale[6]): tasso annuo, dato essenziale alla trasparenza contrattuale, indispensabile al consumatore per comprendere e confrontare l'onerosità del prestito con altri prodotti sul mercato.

Sono quindi le stesse definizioni di legge di Costo Complessivo del Credito e di TAEG ad imporre ai creditori la vendita di tutti gli interessi e costi a maturazione nel tempo, lasciando alle disposizioni contrattuali la definizione di commissioni up front (maturazione istantanea) o recurring (maturazione nel tempo), esclusivamente per le commissioni che non sono incluse nel Costo Complessivo del Credito, come costi notarili, polizze facoltative, spese catastali e altro.

Si presenta ora un esempio al fine di mostrare tecnicamente cosa vuol dire ridurre il costo complessivo del credito incrementatosi al seguito di un’estinzione anticipata.

Nel caso di stipula di un prestito a tasso fisso il TAEG rappresenta il prezzo che ogni anno - o frazione di anno - il debitore deve al creditore in funzione del capitale prestato

Si mostra, per il precedente esempio, come il Costo Complessivo del Credito e il TAEG “spalmino” automaticamente nel tempo gli interessi e le commissioni, seppur pagate in via anticipata:

 

 

SOMMA PRESTATA

DA RESTITUIRE IN 2 ANNI dal 01/01/2025

TAEG

€ 100.000,00

€ 5.291,24

€ 4.470,00

€ 9.761,24

INTERESSI +

COMMISSIONI

TOTALI

10%

COSTO COMPLESSIVO CREDITO = € 9.761,24 IN 2 ANNI

       

MESI

INTERESSI

COMMISSIONI

TOTALE MESE

TOTALE DOVUTO

TAEG

1

€ 416,67

€ 341,29

€ 757,95

€ 757,95

10,00%

2

€ 400,12

€ 329,03

€ 729,16

€ 1.487,11

10,00%

3

€ 383,51

€ 316,62

€ 700,13

€ 2.187,24

10,00%

4

€ 366,83

€ 304,05

€ 670,88

€ 2.858,12

10,00%

5

€ 350,08

€ 291,32

€ 641,40

€ 3.499,52

10,00%

6

€ 333,26

€ 278,42

€ 611,68

€ 4.111,20

10,00%

7

€ 316,37

€ 265,36

€ 581,72

€ 4.692,92

10,00%

8

€ 299,40

€ 252,12

€ 551,53

€ 5.244,45

10,00%

9

€ 282,37

€ 238,72

€ 521,10

€ 5.765,54

10,00%

10

€ 265,27

€ 225,15

€ 490,42

€ 6.255,96

10,00%

11

€ 248,09

€ 211,42

€ 459,51

€ 6.715,48

10,00%

12

€ 230,85

€ 197,50

€ 428,35

€ 7.143,82

10,00%

13

€ 213,53

€ 183,41

€ 396,94

€ 7.540,76

10,00%

14

€ 196,14

€ 169,14

€ 365,28

€ 7.906,04

10,00%

15

€ 178,68

€ 154,72

€ 333,40

€ 8.239,44

10,00%

16

€ 161,14

€ 140,07

€ 301,21

€ 8.540,65

10,00%

17

€ 143,53

€ 125,26

€ 268,79

€ 8.809,45

10,00%

18

€ 125,85

€ 110,25

€ 236,11

€ 9.045,55

10,00%

19

€ 108,10

€ 95,07

€ 203,17

€ 9.248,72

10,00%

20

€ 90,27

€ 79,71

€ 169,97

€ 9.418,70

10,00%

21

€ 72,36

€ 64,15

€ 136,51

€ 9.555,21

10,00%

22

€ 54,39

€ 48,40

€ 102,79

€ 9.658,00

10,00%

23

€ 36,33

€ 32,46

€ 68,80

€ 9.726,80

10,00%

24

€ 18,20

€ 16,33

€ 34,53

€ 9.761,33

10,00%

TOT

€ 5.291,34

€ 4.470,00

€ 9.761,33

 

 

La tabella mostra come sono distribuiti mensilmente gli interessi totali e le commissioni totali, e ciò indipendentemente dalla descrizione della natura “up front” o “recurring” delle stesse; è la legge, che definendo la formula matematica del TAEG[7], impone tale andamento.

L'eventuale pagamento dell'intera quota commissionale, al momento della stipula, non è altro che un anticipo rispetto a quanto effettivamente dovuto nel tempo; è proprio tale anticipazione che fa sorgere il diritto del rimborso della quota non maturata, in caso di estinzione anticipata, prevista dall'art. 16 dir. 48/2008.

La colonna “totale dovuto” mostra la somma totale che il consumatore deve pagare in caso di estinzione in quel relativo mese al fine di applicare il TAEG fisso promesso sul Contratto (10%) quindi il corretto andamento nel tempo del Costo Complessivo del Credito.

Ora vediamo cosa succede nel caso in cui un istituto bancario pretenda il pagamento in via anticipata delle commissioni, e ne neghi il diritto alla restituzione, in quanto commissioni definite arbitrariamente a maturazione istantanea:

MESI

DOVUTO

TAEG PROMESSO

 

PRETESO

TAEG APPLICATO

 

DIFFERENZA

1

€ 757,95

10,00%

 

€ 4.886,67

83,49%

€ 4.128,71

2

€ 1.487,11

10,00%

 

€ 5.286,79

41,39%

€ 3.799,68

3

€ 2.187,24

10,00%

 

€ 5.670,30

28,08%

€ 3.483,06

4

€ 2.858,12

10,00%

 

€ 6.037,13

22,30%

€ 3.179,00

5

€ 3.499,52

10,00%

 

€ 6.387,21

18,87%

€ 2.887,69

6

€ 4.111,20

10,00%

 

€ 6.720,46

16,76%

€ 2.609,27

7

€ 4.692,92

10,00%

 

€ 7.036,83

15,22%

€ 2.343,91

8

€ 5.244,45

10,00%

 

€ 7.336,23

14,10%

€ 2.091,79

9

€ 5.765,54

10,00%

 

€ 7.618,60

13,30%

€ 1.853,06

10

€ 6.255,96

10,00%

 

€ 7.883,87

12,63%

€ 1.627,91

11

€ 6.715,48

10,00%

 

€ 8.131,96

12,13%

€ 1.416,49

12

€ 7.143,82

10,00%

 

€ 8.362,81

11,70%

€ 1.218,99

13

€ 7.540,76

10,00%

 

€ 8.576,34

11,34%

€ 1.035,58

14

€ 7.906,04

10,00%

 

€ 8.772,48

11,10%

€ 866,44

15

€ 8.239,44

10,00%

 

€ 8.951,16

10,86%

€ 711,72

16

€ 8.540,65

10,00%

 

€ 9.112,30

10,67%

€ 571,65

17

€ 8.809,45

10,00%

 

€ 9.255,83

10,50%

€ 446,39

18

€ 9.045,55

10,00%

 

€ 9.381,69

10,37%

€ 336,13

19

€ 9.248,72

10,00%

 

€ 9.489,78

10,25%

€ 241,06

20

€ 9.418,70

10,00%

 

€ 9.580,05

10,16%

€ 161,35

21

€ 9.555,21

10,00%

 

€ 9.652,41

10,10%

€ 97,20

22

€ 9.658,00

10,00%

 

€ 9.706,80

10,05%

€ 48,80

23

€ 9.726,80

10,00%

 

€ 9.743,13

10,02%

€ 16,33

24

€ 9.761,33

10,00%

 

€ 9.761,34

10,00%

€ 0,00

Il consumatore che decide di usufruire del diritto dell'estinzione anticipata al primo mese, se non ottiene la riduzione prevista dalla legge, deve pagare un Costo Complessivo di € 4.886,67, con applicazione di un TAEG effettivo del 83,49%, seppur il contratto prevedeva l'applicazione un TAEG FISSO del 10%, a cui dovrebbe corrispondere, al primo mese, un costo totale di € 757,95.

Gli importi indicati nella colonna “DIFFERENZA” sono gli importi che la banca dovrebbe restituire applicando il meccanismo di calcolo detto AMMORTIZZATO[8] IAS 39; così facendo, nel rispetto dell'art. 16 dire. 48/2008, si riduce il Costo Complessivo che si è incrementato a seguito dell'estinzione riportandolo ai valori pattuiti (10%).

Compreso l'andamento nel tempo del Costo Complessivo del Credito, quindi di tutti i costi che lo compongono, risulta palese la finalità dell'art. 16 della direttiva 48/2008 che imponendo:

la riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”

vuole evitare incrementi ingiustificati del costo annuo del prestito, rispetto ai prezzi fissati sul contratto.

3.- Alcune riflessioni sui quesiti posti alla CGUE

Attraverso i tre quesiti, il giudice nazionale chiede alla CGUE se è dovuto il rimborso di una commissione pacificamente inclusa nel Costo Complessivo del Credito, ma definita dal creditore, indipendente alla durata del finanziamento, sia nel caso in cui l'importo viene pagato direttamente che indirettamente all'ente finanziatore, anche in presenza di una informativa trasparente e dettagliata.

I quesiti posti sono dovuti a tre seguenti motivi di rinvio sollevati dall'istituto bancario:

a) Possibile contrasto tra Sentenza Lexitor (C382/18), Unicredit Austria (C-555/21) e Santander (C-76/22)

Molto discutibile risulta la teoria riportata dal giudice del rinvio secondo la quale le sentenze Lexitor (C382/18), Unicredit Austria (C-555/21) e Santander (C-76/22) siano in contrasto tra loro.

Le sentenze citate, infatti, sostengono lo stesso principio di diritto:

-     tutte le commissioni ed interessi, inclusi nel Costo Complessivo del Credito, devono essere ridotte equamente; solo i costi di terzi, non inclusi nel TAEG (come costi notarili, di ipoteca, di registro ecc) sono considerati costi terzi, eventualmente non rimborsabili, se chiaramente indicato nel PIES o nel SECCI. Ma tali costi terzi sono esclusivi dei mutui e non presenti nel credito al Consumo; per questo motivo, la Lexitor impone la restituzione di tutti i costi, senza particolari distinzioni.

b) La non rimborsabilità dei costi di terzi

Secondo di giudice rimettente tutti i costi di terzi, indipendentemente del loro inserimento del Costo Complessivo del Credito, non dovrebbero essere rimborsabili se l'istituto bancario li definisce chiaramente a maturazione istantanea.

Il giudice del rinvio, seguendo la posizione dell'istituto bancario, si scontra con un evidente paradosso tecnico:

Dunque, il giudice rimettente avrebbe dovuto valutare se il costo di intermediazione, discusso in causa, rientra tra i costi da includere o meno nel Costo Complessivo del Credito.

I costi della rete vendita dell'istituto bancario sono evidentemente connessi al credito, noti al consumatore, e la legge ne impone indiscutibilmente l'inserimento nel Costo Complessivo del Credito e nel TAEG annuo (direttiva 48/2008, art. 125 novies comma 3 TUB[9], istruzioni trasparenza Banca Italia).

Del resto, un istituto bancario al fine di raggiungere il consumatore finale è libero di scegliere se aprire filiali sul territorio oppure rilasciare mono mandati ad agenti e intermediari del credito.  L'intermediazione è, quindi, parte della rete vendita del finanziatore e, per questo, la legge è chiara nell'imporre l'inclusione di tale costo nel Costo Complessivo del Credito come costi a maturazione nel tempo, da ridurre equamente in caso di estinzione anticipata.

Del tutto diversa è la situazione se per “costo di terzi” si intende una commissione che non deve essere inclusa nel Costo Complessivo del Credito come può accadere per il prodotto di mutui ipotecari al consumo: è su tali commissioni, che non essendo inclusi nel Costo Complessivo del Creidto non sono automaticamente a maturazione nel tempo, che l'istituto deve indicarne chiaramente la finalità e la natura up front o recurring al fine di informare il consumatore dell'eventuale rimborso dovuto.

A togliere qualsiasi dubbio in merito è intervenuto il Parlamento Europeo con la nuova direttiva 2225/2023, che sostituisce la 48/2008.

Nelle premesse della direttiva, al punto 70, il legislatore ha praticamente risposto al giudice di pace, spiegando come, conformemente all'interpretazione della Sentenza Lexitor:

“La riduzione del costo totale del credito per il consumatore dovrebbe essere proporzionata alla durata residua del contratto di credito e comprendere anche i costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito, compresi quelli che sono pienamente esauriti all'atto della concessione del credito. Tuttavia, le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione, in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere modificati unilateralmente dal creditore. Le spese addebitate da un creditore a favore di un terzo dovrebbero tuttavia essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione”.

  1. c) L'arricchimento senza causa del consumatore nel caso di rimborso commissioni up front

Il giudice, seguendo ancora una volta le teorie dell'istituto bancario, ritiene che un consumatore che ottiene la riduzione del Costo Complessivo del Credito possa violare art. 2041 arricchendosi senza giusta causa.  Così facendo il Giudice inverte palesemente i ruoli tra consumatore e professionista per i seguenti motivi:

Riprendendo l'esempio proposto precedentemente è facile notare come, senza riduzione del Costo Complessivo del Credito, previsto dall'art. 16 dir 48/2008, il consumatore che estingue al primo mese paga un TAEG del 83,49%, se estingue al secondo 41,39%, al terzo 28,08% e così via, anche se la banca aveva promesso di applicare TAEG fisso del 10%.

                              

MESI

DOVUTO

TAEG PROMESSO

PRETESO

TAEG APPLICATO

DIFFERENZA

1

€ 757,95

10,00%

€ 4.886,67

83,49%

€ 4.128,71

2

€ 1.487,11

10,00%

€ 5.286,79

41,39%

€ 3.799,68

3

€ 2.187,24

10,00%

€ 5.670,30

28,08%

€ 3.483,06

 

 

Nel caso di mancata riduzione del Costo Complessivo del Credito, ci si chiede chi commette indebito arricchimento:

oppure

E ancora:

 

[1] Direttiva europea 2008/48 Art. 16: “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.

[2] Arbitro Bancario Finanziario.

[3] Sorge un dubbio in merito alle procedure di accertamento negativo con chiamata in causa dei consumatori da parte dei professionisti: un consumatore che vuole verificare attraverso un ADR la potenziale abusività di una clausola sarebbe inibito a procedere per il rischio di essere chiamato successivamente in causa, con conseguente limitazione dell'utilizzo degli strumenti stragiudiziali imposti dal diritto europeo direttiva 2013/11.

[4] Art. 3 punto g dir. 48/2008, che modifica art. 1 punto d dir. 87/102: “Costo Complessivo del Credito: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.

[5] PREZZO PER UNITA’ DI MISURA (Sezione II CODICE AL CONSUMO): il prezzo valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unita’ di quantità diversa, se essa e’ impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifico”

[6] Art. 3 punto i) direttiva 48/2008: «tasso annuo effettivo globale»: : il costo totale del credito al consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito,

[7] Formula del TAEG esposta nell'allegato 1 articolo 1 della direttiva 48/2008

[8] Il metodo di calcolo ammortizzato è diverso da quello della “CURVA INTERESSI” (percentuale interessi rimborsati/interessi totali) introdotti dall'ABF dopo la sentenza LEXITOR: il metodo della Curva degli Interessi causa un rimborso ridotto rispetto quello dovuto con il metodo Ammortizzato, con conseguente incremento del Costo Complessivo del Credito fissato alla stipula. Maggiore è la differenza tra TAN e TAEG è minore sono i rimborsi, fino ad azzerarsi del tutto nel caso di Tan zero (zero interessi).

[9] Art. 125 novies TUB: 3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG