Pubblichiamo un capitolo della dispensa: "Floor: orientamenti giurisprudenziali e questioni aperte - gli obiter dicta delle SS.UU.", ebook acquistabile al costo di €15,00.
I contratti, si è visto, riportano la soglia minima del tasso (floor) senza esplicitarne il costo. Benché tale importo, contabilmente[1], vada rilevato sia dal debitore che dal creditore, la sua omissione nelle pattuizioni è regolare?
Stante che tutti gli intermediari finanziari non quantificano il valore della clausola floor, la risposta viscerale al quesito sembrerebbe positiva: tutto regolare.
La clausola è pattuita, non vessatoria, non converte il finanziamento in rapporto finanziario soggetto al Tuf[2].
Il debitore ha pattuito il floor, ne deve accettare le conseguenze economiche negative.
Tuttavia l’istituto di credito, quale «bonus argentarius», ha l’obbligo di rendere edotti i clienti in modo chiaro e comprensibile di quelli che sono il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, così da mettere gli stessi in condizione di comprendere la portata giuridica e soprattutto economica delle loro determinazioni negoziali[3].
A presidio di tale principio, il legislatore ha dettato l’art.117 Tub, in particolare il comma 6 ed il comma 4.
L’art.117 comma 6, seconda parte del Tub prevede: Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali … prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati).
Sia Banca d’Italia, con la circolare sulla Trasparenza del 2009 (“Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati nei fogli informativi e nei documenti di sintesi”- si ricorda che il piano di ammortamento fa parte del documento di sintesi), sia le SS.UU. 15130/2024 (nel caso in cui l’istituto di credito abbia espressamente pubblicizzato la concessione di finanziamenti con piani di ammortamento diversi da quello praticato (art. 117, comma 6, ultima parte, T.u.b.)) interpretano la disposizione con la nullità della clausola quando il piano di ammortamento non ne riporta il costo.
Nei contratti di finanziamento con clausola floor, il piano di ammortamento è costruito come se il costo di detta clausola non ci fosse, illudendo il debitore di un esborso inferiore all’effettivo, in evidente violazione del principio del bonus argentarius.
In conclusione, sia la Banca d’Italia e che gli Ermellini, ritengono che la presenza di costi impliciti non riportati nel piano di ammortamento determinino la nullità della clausola di pattuizione. Fattispecie, ad avviso di chi scrive, che riguarda la clausola floor priva della determinazione del costo per il debitore.
L’art.117 Tub, comma 4 prescrive: “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati…”.
Gli intermediari finanziari ritengono che la chiara esposizione del tasso minimo garantito rientra nelle condizioni praticate e il comma 4 in esame sarebbe rispettato.
Tuttavia, ci sono tre concrete possibilità:
- la clausola floor non è prevista nella pattuizione ed è inesistente;
- la clausola floor è prevista nella pattuizione ma non viene quantificato il costo (onere implicito);
- la clausola floor è prevista nella pattuizione, viene quantificato il costo e allegato un piano di ammortamento comprensivo di tale onere.
Il punto 1 non ha problemi interpretativi: la clausola manca, il debito non esiste.
Il punto 3 non ha problemi interpretativi: il contratto è perfettamente regolare ed il principio del bonus argentarius rispettato.
Il punto 2, rispetta il precetto di riportare le condizioni praticate, ma non il relativo prezzo. Siamo in presenza di violazione dell’art.117 Tub, comma 4?
Per le SS.UU. 15130/2024 la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito (nel ns, caso il costo del floor) …evidenzia un problema …di mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall’art.117, comma 4, Tub, che darebbe luogo … a nullità testuale per la mancata indicazione di un prezzo o costo aggiuntivo del prestito e all’applicazione del tasso sostitutivo…
In definitiva, l’esposizione del tasso minimo garantito senza esplicitazione del costo è dubbio che rispetti l’art.117 Tub comma 4. Il rischio per il creditore di vedersi ricalcolato il finanziamento al tasso Bot è concreto!
[1] Cfr. Oic 15
[2] Cfr. Cass. 28 gennaio 2025, n. 1942
[3] Cass.SSUU 15130/2024