Stampa

Il presente intervento, nella prima parte esamina gli arresti giurisprudenziali sulle cessioni in blocco ex art. 58 Tub, riportando ampi stralci della Sentenza del tribunale di Tivoli del 08 Maggio 2026, Est. Dott. Lupia, nella seconda parte, partendo da un caso concreto, evidenzia le criticità delle attestazioni di cessione del credito provenienti dalle banche incorporanti gli istituti di credito che avevano emesso il mutuo originario.

1.1.      I rapporti giuridici individuabili in blocco nel prisma del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.): i due adempimenti formali e la deroga alla disciplina della cessione del credito e dell’annotazione di ipoteca.

L’art.58 Tub prevede: 1. La Banca d'Italia emana disposizioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

  1. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
  2. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
  3. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
  4. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.
  5. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106.

7-bis. Alle cessioni di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui al comma 1 si applica anche l'articolo 58 bis, qualora dette cessioni costituiscano trasferimenti rilevanti di attività o passività ai sensi del medesimo articolo.

Con tale disposizione, si  introduce una disciplina di carattere speciale in materia di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco. La deroga al paradigma civilistico ordinario trova la sua ratio nell’interesse pubblico alla stabilità del sistema creditizio e nella stringente necessità di agevolare operazioni di trasferimento massivo. L’art. 58 T.U.B. si inserisce in un più ampio disegno normativo volto a incrementare l’efficienza del mercato secondario dei crediti, operando in stretto coordinamento con la disciplina sulla cartolarizzazione di cui alla L. 30 aprile 1999, n. 130.

L’art. 58 (commi 2,3 e 4) prevede espressamente come sia possibile la cessione a istituti bancari di crediti individuabili in blocco. Secondo Cass. 25.7.2008, n. 20473, in base alla lettera dell’art. 58 cit. il cedente (diversamente dal cessionario) può anche non rivestire la qualifica di banca[1].

La disciplina si muove su due piani: quello della cessione dei crediti e quello sorti dei privilegi e delle garanzie di qualsiasi tipo esistenti in favore del cedente.

Quanto alla cessione del credito, rispetto agli artt. 1260 e seguenti c.c., la disposizione speciale si distingue per la configurazione di un regime pubblicitario semplificato e derogatorio.

Quanto alle garanzie connesse al credito, l’art.58 Tub introduce al comma 3 una deroga rispetto all’art. 2843 c.c. (art.2843,comma 2, c.c. “la trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finche' l'annotazione non sia stata eseguita”, disposizione che regola l’onere di annotazione ai fini della trasmissione dell’ ipoteca in caso -tra l’altro- di cessione del credito garantito).

L’art.58 tub stabilisce che ai fini dell’opponibilità della cessione del credito le uniche forme di pubblicità richieste siano:1) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica della notizia relativa all’avvenuta cessione (Cass. Civ., Sez. I, 20 luglio 2023, n. 21821); 2) l’iscrizione nel registro delle imprese della cessione.

Quanto a questa seconda (sub 2) la giurisprudenza di legittimità ha precisato come l'informativa dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle imprese assume rilievo ai fini dell’opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti , (Cass. n. 31118/2017 e Trib. Benevento 7.8.2018. Cass. n. 22754/2022; Cass. n. 21821/2023; Trib. Ragusa 4.2.2025 n. 183: l’iscrizione del contratto di cessione nel Registro delle imprese non è un elemento costitutivo della fattispecie traslativa, bensì una delle possibili forme della cessione, ai fini della sua opponibilità).

Inoltre, l’art.58 prevede come (espletate le suddette due formalità) le ipoteche “conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.

Come chiarito la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel registro delle imprese della cessione sono requisiti coessenziali ai fini dell’applicazione della disciplina speciale. Ove ne difetti anche una sola, l’art.58 Tub non trova applicazione.

Come è stato ben osservato in dottrina, invero, l’art. 58 TUB stabilisce una disciplina specifica che si discosta da quella del codice civile nel caso di cessione dei crediti. Questa deroga è giustificata proprio dalla natura dell’oggetto della cessione, costituito da blocchi di crediti che vengono individuati in base a tipologie e caratteristiche comuni. Volendo analizzare le differenze tra le due discipline, in primis, l’art. 58 TUB prevede un passaggio ad una forma di opponibilità “erga omnes” la quale si basa sulla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale. Nell’ipotesi di cessione dei crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto ovvero l’accettazione da parte del debitore ceduto, adempimenti previsti, invece, dalla disciplina generale ex art. 1264 c.c.

I citati meccanismi di semplificazione formale introdotti dall’art.58 tub per la cessione e per l’annotazione non determinano un’attenuazione del rigore probatorio in punto di legittimazione attiva.

Permane, in capo al cessionario, l’onere di fornire la prova della titolarità del credito azionato.

Detto in altri termini, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione nel registro delle imprese della cessione sono condizioni necessarie ai fini dell’opponibilità della cessione del credito e dell’esonero dall’onere di annotazione dell’ipoteca ad esso connessa , ma non integrano la prova documentale circa l’effettivo trasferimento del singolo rapporto dedotto nel giudizio esecutivo.

La valenza probatoria dell’estratto di pubblicazione in G.U. è subordinata alla presenza, al suo interno, di indicazioni analitiche e criteri di selezione sufficientemente precisi, tali da permettere l’inequivoca riconducibilità del credito specifico alla massa dei rapporti oggetto di trasferimento.

In particolare affinché la cessione possa legittimamente beneficiare del regime semplificato, è condicio sine qua non che i rapporti trasferiti siano riconducibili a un “blocco” unitario, identificabile mediante criteri oggettivi e predeterminati. Tali parametri possono rinvenirsi nell’omogeneità della tipologia contrattuale, nella comune origine territoriale, nella natura delle controparti o nella specifica finalità economico-finanziaria dell’operazione.

Nella prassi operativa, tuttavia, si riscontra spesso la redazione di avvisi di cessione in termini eccessivamente generici (formule stereotipate quali “sono ceduti tutti i rapporti in blocco”), privi di elementi idonei all'individuazione dei singoli rapporti. Tale carenza inficia l’idoneità dell'avviso a costituire un valido elemento probatorio circa l’inclusione del credito azionato nel compendio ceduto.

In risposta a tale prassi la giurisprudenza di legittimità ha ribadito la natura esclusivamente pubblicitaria della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, precisando che il cessionario non è affatto esonerato dall’onere della prova relativo alla propria legittimazione processuale.

Sebbene il contratto di cessione, corredato da elenchi nominativi, rappresenti la prova principale, la pubblicazione può svolgere una funzione suppletiva qualora sia talmente dettagliata da rendere possibile l’identificazione univoca della posizione debitoria (Cass., Sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857).

1.2.      Adempimento degli oneri formali e prova della titolarità del credito ex art.58 Tub

Incombe sul cessionario — il quale agisce in qualità di successore a titolo particolare del creditore originario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. — l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione negoziale di cartolarizzazione o cessione massiva.

Egli in particolare è tenuto a fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, fatta salva l'ipotesi in cui il debitore ceduto ne abbia formulato un riconoscimento esplicito o implicito.

In ordine alla distribuzione dell'onere della prova circa la titolarità del diritto, assume rilievo dirimente l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. civ., S.U., 16 febbraio 2016, n. 2951).

La Suprema Corte, distinguendo tra legittimazione attiva e titolarità del rapporto controverso, ha stabilito i seguenti principi di diritto:

La Suprema Corte ha espresso tre filoni interpretativi:

  1. il primo è connotato da una minore intensità dell’onere della prova. Si è ritenuto sufficiente che il soggetto, dichiaratosi successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., indichi specificamente gli estremi della pubblicazione nell’atto introduttivo del giudizio, qualora il titolo abbia natura pubblica e il suo contenuto sia agevolmente accertabile, fermo restando il difetto di tempestiva o idonea contestazione di controparte (Cass., Sez. I, 17 luglio 2013, n. 17470). In tale alveo, si è attribuito rilievo al comportamento processuale del debitore: la mancata eccezione in ordine alla legittimazione attiva, accompagnata da difese attinenti esclusivamente al merito, è stata interpretata come riconoscimento implicito della stessa, rendendo tardiva ogni successiva contestazione (Cass., Sez. VI, 15 maggio 2020, n. 8975);
  2. si considera sufficiente l’allegazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale contenente l’indicazione dei rapporti ceduti per "categorie", senza necessità di un'enumerazione analitica dei singoli crediti. Ciò a condizione che gli elementi comuni (criteri di selezione) permettano di individuare senza incertezze l'oggetto della cessione (Cass., Sez. I, 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass., Sez. I, 26 giugno 2019, n. 17110; Cass., Sez. VI, 28 giugno 2022, n. 20739). Tale approccio non si pone in contrasto con l’art. 1346 c.c., atteso che il requisito della "determinabilità" dell'oggetto contrattuale è soddisfatto ogniqualvolta l'identificazione sia possibile sulla scorta di parametri obiettivi e prestabiliti risultanti dal negozio medesimo;
  3. L’orientamento più recente (e prevalente) della Cassazione è anche quello più restrittivo. Esso esige la produzione del contratto di cessione in forma autentica, necessariamente integrato da documentazione di supporto (quali elenchi nominativi, estratti contabili o clausole integrative) che consenta la verifica puntuale e univoca della riconducibilità del credito alla massa oggetto del trasferimento (Cass., Sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5617; Cass., Sez. III, 5 novembre 2020, n. 24798; Cass., Sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200).

Per tale orientamento, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale riveste una natura esclusivamente pubblicitaria. Pertanto, laddove redatto in termini generici, esso è privo di efficacia probatoria in ordine alla titolarità del credito, specialmente a fronte di una contestazione esplicita sollevata dal debitore (Cass., Sez. VI, 13 maggio 2021, n. 12739). Viene così tracciata una netta linea di demarcazione tra la funzione pubblicitaria dell'avviso — preordinata all'opponibilità della cessione ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e dell'art. 1264 c.c ed alla deroga alla disciplina dell’annotazione ipotecaria — e l'onere di fornire una prova documentale effettiva della legittimazione attiva.

E’ stata così sancita l'inidoneità di tale mezzo pubblicitario a supportare l'onere probatorio relativo alla titolarità del rapporto.

Se l'avviso è necessario per l'efficacia pubblicitaria e per escludere l'efficacia liberatoria dei pagamenti al cedente, esso non surroga la prova dell'esistenza del contratto di cessione sottostante e del suo contenuto analitico. Di conseguenza, la pubblicazione esonera la cessionaria dalla notificazione individuale, ma non dalla dimostrazione della titolarità del diritto qualora contestata in giudizio (. civ., Sez. III, 13 settembre 2018, n. 22268; Cass. Civ., Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2780; Cass., Sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5617; Cass., Sez. III, 5 novembre 2020, n. 24798).

La Cassazione ha inoltre precisato che il cessionario non possa limitarsi a invocare la pubblicazione, ma debba documentare l'inclusione del credito nella massa ceduta, senza poter fare affidamento su dichiarazioni postume del cedente o meri link a portali informatici privi di intrinseco valore probatorio (Cass., Sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200). Un recente arresto ha finanche ritenuto inidonea l'indicazione generica di una cessione riguardante "tutti i crediti deteriorati maturati tra il 1975 e il 2016", in quanto incapace di identificare con certezza la pretesa controversa. In continuità con questi arresti, una recente pronunzia della Corte ha precisato che la pubblicazione in G.U. costituisce solo un equipollente della notifica, ma non prova l'appartenenza del credito al compendio ceduto, a meno che le caratteristiche della categoria non siano talmente dettagliate da consentire una sussunzione univoca (Cass., Sez. III, 23 aprile 2025, n. 10742). Infine, anche la attestazione di cessione del credito del Notaio che ha stipulato l’atto va considerata una dichiarazione unilaterale priva di autonoma efficacia dimostrativa (Cass. civ., Sez. III, Sent., 28/05/2026, n. 16802).

Nel panorama giurisprudenziale non sono mancate, seppur in via minoritaria, decisioni di merito orientate ad attribuire un valore probatorio rafforzato all’avviso di cessione, specialmente in difetto di contestazioni analitiche da parte del debitore. Secondo tale impostazione, l’esigenza di una specifica enumerazione e il conseguente onere di produzione del singolo contratto di cessione rischierebbero di vanificare la portata innovativa dell’art. 58 T.U.B. Quest'ultimo, nel disciplinare i trasferimenti di rapporti giuridici in blocco, introduce deliberatamente una disciplina derogatoria rispetto al paradigma degli artt. 1264 e seguenti c.c., finalizzata proprio ad agevolare operazioni di portata strutturale incomparabilmente superiore alla singola cessione atomistica. In tale ottica, si è giunti ad affermare che graverebbe sul debitore l’onere di dedurre e provare l’insussistenza della successione nella titolarità del credito in capo al soggetto istante (Trib. Napoli, Sez. V, 23 marzo 2022).Nonostante tali aperture, rimane fermo e prevalente il principio per cui l’insufficienza del fascicolo documentale preclude l’accertamento della titolarità del credito, determinando l'ineluttabile rigetto della domanda.

1.3.      La legittimazione ad agire in executivis nella lente dell’ art. 58 T.U.B.

Si vuole ora indagare la legittimazione all'azione esecutiva in capo al cessionario di crediti bancari, con particolare riguardo all'idoneità del titolo azionato e al relativo onere probatorio circa la titolarità della pretesa. La questione sottende profili di peculiarità rispetto alla fase cognitiva, in quanto l'istanza forzata postula la sussistenza di un titolo che integri i requisiti sanciti dall'art. 474 c.p.c., ovvero la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito, cristallizzati in una forma solenne.

In tale alveo, l’idoneità del contratto di cessione in blocco a integrare validamente il titolo esecutivo è stata oggetto di un rigoroso scrutinio giurisprudenziale. L’orientamento dominante, sia in sede di legittimità che di merito, esclude recisamente che la mera pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale possa assurgere a prova sufficiente della legittimazione ad agire in executivis. L’efficacia di tale adempimento pubblicitario, infatti, è circoscritta all’opponibilità del trasferimento al debitore ceduto, ma non assolve alla funzione di prova dell’intervenuto passaggio di titolarità del credito oggetto dell’esecuzione (Cass., Sez. I, 28 febbraio 2020, n. 5617; Cass., Sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24798).

Di conseguenza, si è consolidato l'indirizzo che esige, ai fini dell'impulso procedimentale ex art. 474 c.p.c., la produzione del contratto di cessione redatto in forma pubblica o con sottoscrizione autenticata, corredato dalla documentazione analitica necessaria a identificare in modo univoco il credito.

In questa prospettiva, una ricostruzione sistematica di rilievo ha configurato la nozione di “titolo esecutivo complesso a formazione progressiva”: tale elaborazione riconosce valore esecutivo a una sequenza documentale integrata, composta dal titolo negoziale originario (ad esempio, un mutuo fondiario ex art. 38 T.U.B.) e dal successivo atto di cessione, a condizione che quest'ultimo rispetti i medesimi requisiti di forma richiesti per il titolo priM. (Trib. Brindisi, ord. 30 dicembre 2024)

È stato altresì evidenziato che il contratto di cessione può integrare il titolo esecutivo solo se munito della medesima forza formale della fonte genetica del credito e se riferibile in modo certo alla posizione azionata. La sola esibizione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale, in difetto di criteri selettivi oggettivamente determinabili, è stata ritenuta inidonea, poiché la prova dell’inclusione del credito nella massa ceduta deve ancorarsi a elementi verificabili e non equivoci, quali la natura dell'operazione, la classificazione del credito come deteriorato e la precisa identificabilità dei soggetti coinvolti (Trib. Milano, Sez. VI, 21 maggio 2024, n. 169).

L'assetto interpretativo finora delineato è stato recepito da una solida giurisprudenza di merito, la quale ha escluso che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possa integrare il titulus della cessione, non potendo essa surrogare il contratto né assolvere agli oneri probatori prescritti per l'azione esecutiva. In tale sede, è stata ribadita l'inammissibilità della prova per testimoni o per presunzioni, attesa la natura di contratti societari di elevato valore economico che richiedono la forma scritta ad probationem o ad substantiam.

La fase esecutiva, per sua natura, non ammette approssimazioni: l’avviso in G.U., pur semplificando la circolazione del credito secondo la normativa bancaria, non esonera dall'allegazione di un atto traslativo valido. In questo contesto, le dichiarazioni unilaterali del cedente sono prive di valore confessorio vincolante per il debitore ceduto, né possono essere assimilate a testimonianze scritte. Una dichiarazione del cedente circa l’inclusione di un credito nel perimetro della cessione non integra una confessione ai sensi dell'art. 2730 c.c., poiché il dichiarante non ne trae alcun pregiudizio processuale e, anzi, condivide l'interesse economico del cessionario. Ammettere il contrario determinerebbe il paradosso di una "confessione" resa da un terzo (il cedente) a danno del debitore. Qualora tale dichiarazione fosse qualificata come mero indizio, il suo rilievo sarebbe comunque precluso dai limiti di cui agli artt. 2721 (1.La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila. 2. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.) e 2729, comma 2, c.c.(2. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni).  (Trib. Milano, Sez. VI, 21 maggio 2024, n. 169).

Sotto il profilo sistematico, la qualificazione della cessione in blocco come componente di un titolo esecutivo complesso esige una documentazione rigorosa e formalmente idonea. Ai sensi dell’art. 474 c.p.c., il titolo deve possedere non solo esistenza giuridica, ma anche solennità formale. L’azione esecutiva non può dunque fondarsi su presunzioni o attestazioni unilaterali, ma necessita di una filiera probatoria che consenta al Giudice dell’Esecuzione un sindacato pieno sulla legittimazione dell’istante.

1.4.      Gli ultimi interventi della Cassazione

Dall’esame dei più recenti arresti della Suprema Corte sul tema in esame emerge un quadro che ondeggia tra un approccio più rigoroso e formalista ed uno più pragmatico e sostanzialista.

Segnatamente una recente pronunzia della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 ,Pres. Sestini, Rel. Tassone, ma dello stesso avviso Cass. Civ., Sez. III, 29 dicembre 2025, n. 34641) ha ribadito l’ orientamento consolidato secondo il quale, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione vada provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l’estratto dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB , formulando il seguente principio di diritto “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.

La pronunzia appare coerente con i precedenti arresti di legittimità, nei quali non si impone al cedente la produzione del contratto di cessione, ben potendo egli assolvere all’onere della prova relativo all’esistenza dello stesso tramite elementi diversi, quali:1) la dichiarazione resa dal cedente in sede giudiziale o stragiudiziale;2) la pubblicazione su G.U. della cessione su iniziativa del cedente.

In quanto tale, la prova del trasferimento può essere fornita "con ogni mezzo", ivi incluse le presunzioni e gli argomenti di prova desumibili dal comportamento delle parti.

La Suprema Corte ha così legittimato l'uso di elementi indiziari convergenti che, letti unitamente, offrono una prova solida della titolarità. In particolare:

1)           l'avviso in Gazzetta Ufficiale non è solo una forma di pubblicità notizia, ma crea una presunzione di avvenuta cessione, specialmente se indica criteri oggettivi (come la natura del credito o la classificazione a sofferenza);

 

2)           il fatto che la banca originaria (cedente) non smentisca la cessione, o addirittura intervenga in giudizio per confermarla, costituisce un argomento di prova decisivo ai sensi dell'art. 116 c.p.c.;

3)           un documento extra-contrattuale proveniente dalla cedente, che attesta l'inclusione dello specifico credito, assume un valore probatorio dirimente, rendendo superflua l'esibizione dell'intero contratto.

Quanto all’avviso ex art. 58 TUB,poi, si è precisato come l’unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto e dall’onere di annotazione dell’ipoteca.

Tuttavia, affinché esso produca tali effetti, è necessario che contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito. Osserva sul punto autorevole dottrina come “L’individuazione dei crediti ipotecari oggetto di cessione è assicurata in varie maniere. Talora si indicano la data iniziale e quella finale di un periodo, cosicché tutti i finanziamenti ipotecari stipulati durante tale periodo vengono automaticamente compresi nella cessione. Talora invece si ricorre a una relatio: ad esempio si comprendono nella cessione tutti i finanziamenti ipotecari di una determinata area territoriale, oppure relativi a una certa tipologia di clienti, oppure che per la banca cedente risultano classificati come crediti incagliati, oppure crediti in contenzioso.”

In ordine a tale secondo aspetto, come anticipato, non si ravvisa in verità unitarietà di vedute nelle pronunzie di legittimità.

Secondo una recente decisione “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia”( Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n.10860).

In altre decisioni, al contrario, si è assunta una posizione più rigorosa (Cass. civ. n. 5617/2020 del 28.02.2020 e Cass. ordinanza n. 24798 del 5.11.2020).

La Suprema Corte ha invero affermato che è onere della asserita cessionaria fornire in modo puntuale la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto della richiesta nell’operazione di cessione in blocco di rapporti giuridici. In tali occasioni sono stati previsti vari modi idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito che, sintetizzati in un elenco meramente esemplificativo, possono essere: a) l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del “Ndg” del credito ceduto (secondo le Istruzioni della BKI l’NDG “riporta il codice identificativo univoco attribuito al cliente che consente la connessione con il sistema anagrafico aziendale del destinatario”); b) la produzione del contratto di cessione del credito unitamente all’elenco delle posizioni cedute; c) eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione; d) le dichiarazioni confessorie della cedente

In una pronunzia la Cassazione ha ritenuta nulla per indeterminatezza dell’oggetto per la cessione ove i crediti erano individuati tramite la generica accezione di “crediti anomali” (Cass. 7.11.2019, n. 28803).

Da ultimo, Cass. 28/05/2026, n. 16802 nega valore probatorio alla dichiarazione del notaio che ha stipulato l’atto di cessione dei crediti.

2.Cedente incorporata per fusione, quale valore attribuire alle dichiarazioni dell’avvenuta cessione del credito della incorporante?

Risulta frequente che la banca erogatrice del finanziamento non esista più, perché incorporata. Prassi è che la incorporante emetta dichiarazione che attesti l’avvenuta cessione alla Npl del credito oggetto di pignoramento, cessione avvenuta dalla incorporante prima della fusione. Ci si domanda il valore di tale dichiarazione.

Esaminiamo un caso concreto, tipico: banca erogatrice cede il credito (mutuo ipotecario fondiario) nel 2005, viene assorbita nel 2012 per incorporazione, nel 2024 il cessionario del credito inizia pignoramento immobiliare, all’opposizione del debitore che contesta la titolarità del credito, il presunto cessionario presenta tre dichiarazioni attestanti la cessione del credito.

La prima dichiarazione è della banca che ha assorbito l’istituto di credito che aveva emesso il mutuo.

 

Con il documento di cui sopra, la banca, erede universale di quella che erogò il finanziamento, afferma l’avvenuta cessione del credito a S… srl in una delle diverse operazioni di vendita avvenute tra il 2005 e il 2008.

Criticità:

La seconda e la terza dichiarazione intendono testimoniare che il credito è stato ceduto dal primo cessionario S…W.srl ad un secondo S…srl e quindi dovrebbero provenire da S…W.srl. Senonché S…W.srl non esiste più, cancellata dal registro imprese il 5/3/2012. Per rimediare all’inesistenza attuale del cedente, l’attuale presunto creditore produce 2 attestati, alla data del 2026, degli allora soci. In tale attestazioni il credito è stato ceduto da S…W.srl  a S…srl con comunicazione in GU nel 2008.

Essendo pressoché di contenuto identico, si riporta qui soltanto la dichiarazione di un socio.

Criticità:

 

3.Altri elementi indiziari convergenti che offrono una prova solida della titolarità

1) l'avviso in Gazzetta Ufficiale crea una presunzione di avvenuta cessione, specialmente se indica criteri oggettivi, cioè si riesca ad individuare senza incertezze l'oggetto della cessione (Cass., Sez. I, 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass., Sez. I, 26 giugno 2019, n. 17110; Cass., Sez. VI, 28 giugno 2022, n. 20739).

Criticità: quand’anche l’avviso indicasse tutti i finanziamenti erogati nel periodo di stipula del mutuo oggetto del pignoramento, nulla vieta che tale mutuo fosse già stato ceduto ad altri, estinto per pagamento anticipato, ecc.;

2) la documentazione relativa al rapporto ceduto in possesso al presunto cessionario è un indizio. Tuttavia, per i mutui fondiari, il possesso del titolo, trattandosi di atto pubblico disponibile a richiesta, non è un indizio apprezzabile;

  1. Conclusioni

Nelle cessione in blocco ex art. 58 Tub, l’onere di fornire la prova della titolarità del credito azionato in capo al cessionario, nella consolidata prassi del creditore di non depositare i contratti di cessione, sembra sempre più arduo. Creditori Npv e parte della giurisprudenza fanno affidamento su elementi indiziari concordanti e univoci, sufficienti a comprovare la titolarità del credito in capo al cessionario (Cfr. Sent. Trib. di Milano 24 marzo 2026, RG 13346/2024). Senonché, ad una analisi approfondita di tali elementi, risulta che trattasi di indizi molto deboli se non inesistenti. Infatti, la pubblicazione in GU degli avvisi delle cessioni in blocco di crediti, anche quando dettaglia i periodi in cui ricade il finanziamento in esame, non esclude che tali crediti possano essere stati ceduti in precedenza o estinti. Le dichiarazioni del cedente cessato, invece, anche ipotizzando che sia lecito produrre nel processo prove testimoniali basate su dichiarazioni scritte, non hanno valore, e questa è una fattispecie assai frequente. Infine, la disponibilità in capo al cessionario di atti pubblici quali i mutui ipotecari, prova ben poco perché trattasi, appunto, di atti pubblici recuperabili da chiunque.

 

 

[1] “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla CESSIONARIA NPL S.r.l. non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”.

 

[1] “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla CESSIONARIA NPL S.r.l. non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria”.

 

 

[1]art. 58, intitolato, con formula muta in ordine alla qualità delle parti del trasferimento, "Cessione di rapporti giuridici", nel contemplare genericamente e senza specifici riferimenti "il cedente", chiaramente ed inequivocamente esclude che tale parte debba presentare peculiari connotazioni qualitative, sia pure d'indole soggettiva e/o di ambito imprenditoriale, come invece espressamente previsto per la parte cessionaria, che deve essere rappresentata da banche, nel senso in precedenza chiarito, o dai diversi soggetti contemplati dal cit. art. 58, comma 7, aggiunto dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 12, comma 3”.