Stampa
Categoria: Libri

 

 

Finito di stampare in gennaio 2025.

 

"Conclusioni

Che la trasparenza sia un obbligo nei contratti bancari è acclarato.

Alcuni hanno ritenuto che sia trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto. Questa tesi (Cfr. Cass. n. 3930/2024) lascia perplessi, perché soltanto la redazione dei prospetti e delle informazioni richiesti dal Tub, da Cicr e da Banca d’Italia, rispettano la normativa. Un contratto che non rispettasse le indicazioni di cui sopra, anche fosse chiarissimo, non sarà regolare e trasparente come inteso dal Tub.

Seppure la totalità degli interpreti ritiene necessario che le disposizioni sulla trasparenza vadano rispettate, è sulle sanzioni che non c’è una posizione univoca.

E’ ormai consolidato l’orientamento che il comma 4 dell’art.117 Tub prescriva l’obbligo di indicare il tasso d’interesse, intendendosi per tasso il saggio ex art.1284 c.c.. Silenzio su cosa significhi ogni altro prezzo. Il significato letterale di prezzo coincide coll’ Isc/Taeg, tuttavia anche Banca d’Italia sembra considerare il prezzo un sinonimo di costo. La norma andrebbe così interpretata: “I contratti indicano il saggio ex art.1284 c.c. (Tan) e ogni altro costo e condizione praticati”. In tal modo la mancata/erronea indicazione dell’Isc/Tan non subirebbe le conseguenze dell’art.117 comma 7 Tub, la nullità per l’inosservanza del comma 4. Così, la mancata indicazione dell’Isc/Taeg, avrebbe mere conseguenze risarcitorie, con onere della prova a carico del danneggiato.

C’è chi ritiene che anche l’art.117 comma 6 ultima parte si riferisca al comma 4. Sarebbe quindi soggetto a nullità l’esposizione del tasso ex art.1284 c.c (Tan) se ingannatorio, cioè che rappresenta un costo inferiore a quello pattuito (Cfr Cass. 4597/2023).

In tal modo, l’art.117 prevederebbe nullità solo per le violazioni concernenti la struttura del contratto (forma scritta, uso piazza, mancanza o errato Tan), e tutte le infrazioni della trasparenza avrebbero meri effetti obbligatori.

La criticità di tale impostazione è che il Tan è un elemento strutturale del contratto, ne determina il costo (nei mutui). Cosa significa che il contratto è nullo quando  prevede un tasso più sfavorevole per i clienti di quello pubblicizzato? A meno di stravolgere completamente la struttura del testo, occorre ammettere che il provvedimento si riferisce a tassi e prezzi resi noti o pubblicizzati al cliente inferiori a quelli costitutivi del contratto, cioè il saggio ex art.1284 c.c. o Tan.

Pertanto, che tutte le infrazioni della trasparenza abbiano solo effetti obbligatori confligge irriducibilmente con l’art.117 comma 6 Tub.

Va rilevato che le poche sentenze sull’argomento trasparenza e le molte su Isc/Taeg cercano sempre rimedi civilistici.

In dottrina (vedasi capitolo del Prof. Lembo), si è cercato di rimediare alla tenue tutela della trasparenza offerta col  risarcimento del danno nell’ambito del codice civile.

Dall’osservatorio di un economista profano del diritto come chi scrive, la questione sembra lineare: il legislatore ha voluto attribuire ai clienti la regolazione del mercato bancario, quindi i contratti devono essere trasparenti e viene emanata una normativa speciale che dettaglia tale trasparenza e ne sanziona le violazioni.

Dette sanzioni sono previste nella normativa speciale, precisamente nell’art.117 comma 6 ultima parte.

Come il Tub agevola in varie disposizioni le banche, nel citato comma amplia la tutela dei clienti.

Sebbene la redazione dell’art.117 Tub non sia delle migliori, dopo oltre venti anni dall’introduzione della delibera Cicr e del provvedimento di Banca d’Italia che dettagliano gli obblighi di trasparenza, occorre esaminare la questione.

La circolare di Banca d’Italia del 2009, che prescrive la nullità delle clausole, ove riportino nel documento di sintesi tassi, prezzi e piani di ammortamento inferiori a quelli pattuiti, è aderente al significato letterale del Tub.

Infatti, l’art. 117 comma 6 ultima parte prevede la nullità per le pubblicità ingannatorie di tassi, prezzi e condizioni. Poiché l’art. 116 Tub è intitolato pubblicità, c’è un chiaro riferimento a tale disposizione e alle norme da esso delegate a Cicr e Banca d'Italia, in particolare il documento di sintesi. In definitiva, tassi, prezzi e condizioni esposti nel documento di sintesi, se ingannatori, cioè rappresentanti costi inferiori ai pattuiti, determinano la nullità delle singole clausole.

La fattispecie più rilevante nel documento di sintesi è il piano di ammortamento. Quando viene costruito con tassi inferiori a quelli vigenti alla stipula del contratto, ipotesi abbastanza frequente, l’art. 117 comma 6 Tub ne prevede la nullità, con ricalcolo al tasso sostitutivo bancario.

A parere di chi scrive, la mancanza di elementi della trasparenza (Isc, piano di ammortamento o altro) non ingannano il cliente e non comportano la nullità ex art. 117 comma 6 Tub. Anche gli scostamenti minimi di detti indicatori, potrebbero non essere ingannatori, perché, se minimi, non hanno presumibilmente influenzato la decisione del cliente.

Sembra invece inevitabile che gli scostamenti rilevanti tra quanto pubblicizzato e quanto pattuito, ingannando il cliente sul prezzo dell’operazione ed inducendolo in errore nella scelta di acquisto tra vari prodotti alternativi, debbano subire la sanzione della nullità.

Quanto sopra è ignorato nel contenzioso bancario. Negli atti processuali i concetti andranno accuratamente spiegati".

Prezzo €80,00. 

Per l'acquisto, effettuare bonifico su Iban: IT 61 O 02008 02412 000101506672 Unicredit e inviare email con copia versamento a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., precisando indirizzo di spedizione.