In dottrina si discute se il tasso leasing è un TAN, ovvero un TAE, infine quali sono le conseguenze di una indicazione errata nel contratto [1].
Si vuole, con il presente intervento, determinare il tasso leasing, che recente giurisprudenza di merito ha definito in modo confuso [2], benché la Suprema Corte di Cassazione [3] ha corretto tale giurisprudenza, chiarendo che il tasso leasing, al fine della trasparenza, è corretto se lascia intuire al locatario il livello di spesa del contratto .
ESAME MATEMATICO
Dal punto di vista matematico, la questione è semplice: non esiste una equazione in grado di determinare il tasso di una rendita, conosciuto l’erogato, le rate e le date di pagamento. Quindi, in un mutuo o leasing, conosciuti importo finanziato (erogato), rate (compreso riscatto), scadenze, per determinare il tasso occorre procedere per tentativi. Il tasso è quel valore che rende uguali l’erogato alle rate di restituzione attualizzate alla data di erogazione.
Primo esempio:
Mutuo di 94.150 euro, erogato il 1/1/2021, 120 rate mensili di 1000 euro, il tasso che uguaglia erogato (94.150) e sommatoria rate attualizzate alla data dell’erogato è lo 0,42%. Tale 0,42% è il tasso mensile, o periodale, ed è l’unico risultato che risolve l’equazione in regime di capitalizzazione composta.
Secondo esempio:
Leasing di 94.150 euro, 119 rate mensili di 973,59 euro e 120° rata (riscatto) di 5.000 euro, il tasso che uguaglia erogato (94.150) e sommatoria rate attualizzate alla data dell’erogato è lo 0,42%. Tale 0,42% è il tasso mensile, o periodale, ed è l’unico risultato che risolve l’equazione in regime di capitalizzazione composta.
Riassumiamo: in regime di capitalizzazione composta (l’unico utilizzato dalla finanza mondiale per tali operazioni) esiste un solo tasso periodale per i due finanziamenti dell’esempio, lo 0,42%.
Risulta utile, riportare un manuale di matematica finanziaria, per le definizioni di TAN e di TAE [4]:
Riepilogando: il tasso che la matematica ottiene è il tasso periodale, negli esempi il tasso mensile del 0,42%.
Il tasso annuo nominale, o TAN, è il tasso periodale per il numero di periodi dell’anno, nell’esempio 0,42%x12=5%.
Il tasso annuo effettivo, o TAE, è il tasso periodale che si ottiene con la formula i=(1+im)m-1, nell’esempio (1+0,42%)12-1=5,12%.
Si noti che la prassi mondiale utilizza il TAN come costo del finanziamento. In altre parole, dato il TAN, l’erogato e le date di pagamento, si ottengono le rate. Possiamo anche affermare che il TAN è il tasso sulla base del quale si costruiscono i piani di ammortamento [5].
ESAME GIURIDICO
L’art.117 Tub recita: “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati...”.
Il documento sulla trasparenza di Banca d’Italia, impone che nei fogli informativi “i tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all’anno civile...Per i contratti di leasing finanziario, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e i relativi interessi...I contratti indicano il tasso di interesse e ogni prezzo e condizione praticati...Per i contratti di finanziamento, nell’indicazione del tasso riportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora...”.
Sebbene l’art.117 Tub nulla dica sul tasso da indicare nei contratti di finanziamento, la normativa delegata di Banca d’Italia richiede che il tasso sia riportato su base annua. Quindi o TAN o TAE (nel mondo si utilizza esclusivamente il TAN, così nel ns. paese, sebbene ci siano pronunce giurisprudenziali che creano confusione).
La definizione del tasso leasing corrisponde al procedimento matematico di determinazione del tasso periodale.
Stante che nel contenuto dei contratti si richiede il tasso su base annua, si può dedurre che il tasso leasing è il tasso periodale che attualizza le rate e il riscatto all’erogato, espresso su base annua (TAN o TAE). In altre parole, c’è una perfetta coincidenza tra il tasso dei mutui e quello dei leasing, con la peculiarità che nei leasing il prezzo di riscatto viene considerato come l’ultima rata da pagare.
Ricapitolando, sia per i mutui che per i leasing c’è un’unico processo matematico che determina il tasso periodale (mensile, trimestrale, semestrale, ecc.). Il provvedimento sulla trasparenza impone di esprimere tale tasso su base annua. Da nessuna parte si indica se utilizzare il TAN (tasso periodale per numero periodi) o il TAE (tasso matematicamente corretto).
Cass. n.12889 del 13/5/2021 insegna che la differenza tra TAN e TAE non compromette la trasparenza del contratto e quindi non comporta la nullità del tasso.
Pertanto se il tasso annuo indicato nel contratto di leasing o di mutuo corrisponde al tasso periodale per il numero di periodi (TAN) il contratto è da considerarsi regolare.
ELABORAZIONE CON EXCEL
Determinazione tasso e confronto tra mutuo e leasing in un foglio excel
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La funzione tir.x ottiene il TAN di mutui/leasing. Nella colonna di sx vanno indicati gli importi (negativo l’erogato), nella colonna di dx le date. In un finanziamento mensile, il TAN /12 ottiene il tasso periodale.
Sarà poi: TAE=(1+i periodale)periodo-1, nell’esempio: TAE=(1,0042)12-1=5,12%.
Il medesimo risultato si ottiene attualizzando le rate alla data di erogazione, al tasso che rende uguali l’erogato alla sommatoria delle rate attualizzate.
Le conseguenze dell'indicazione in contratto di un tasso leasing sbagliato, non sono oggetto del presente articolo.
[1] La conseguenza giuridica di un’esposizione errata del tasso leasing, benché non venga affrontato nel presente studio, richiede la definizione del tasso tasso leasing corretto e il confronto tra questo e quello esposto.
[2] Cfr Corte Appello di Torino, sentenza 699 del 16/4/2018
[3] Cfr. Cass. n.12889 del 13/5/2021
[4] Matematica finanziaria – Alpha Test
[5] Il TAEG non è altro che il TAE a cui vengono aggiunti tutti gli oneri accessori, come imposte, spese di perizia, spese di incasso, e esprime il costo complessivo del finanziamento.