Commento critico alla Ordinanza Cass. 4597/2023, per la quale il Taeg sbagliato ha mere conseguenze risarcitorie

La pubblicità di un Taeg/Isc inferiore a quello effettivo è talmente frequente che è opportuno approfondire l’ordinanza 4597/23. Se gli Ermellini hanno ragione, l’Isc errato determina il mero risarcimento del danno, con onere della prova a carico del cliente. La tesi alternativa è che ogni pubblicità ingannevole (compreso Isc inferiore all’effettivo) determina la nullità del saggio d’interesse e degli oneri, con ricalcolo al tasso Bot.

Preliminarmente, ai sensi dell’art.12 preleggi (Nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole...), cerchiamo il significato di tre termini: tasso d’interesse, prezzo, condizioni economiche.

L’art 116 Tub: “Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti…”, art 117 Tub, comma 4: “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati…”, art 117 Tub, comma 6: “Sono nulle la clausole che… prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.

Tasso è il rapporto tra interessi e debito. In un mutuo mensile, per esempio, il prodotto tra debito e tasso (periodale mensile) ottiene gli interessi.

Prezzo nell’enciclopedia Treccani è “il corrispettivo… per …il godimento di …un servizio”, per il Glossario di banca d’Italia: “Il prezzo di acquisto rappresenta il prezzo che un operatore … è disposto a pagare”. Stante che “per "tasso annuo effettivo globale", il costo totale del credito…espresso in percentuale annua dell'ammontare del credito concesso”(Cfr. Direttiva 90/88/CEE), si può concludere che il Taeg per i consumatori e l’Isc per gli altri clienti rappresentano il prezzo in percentuale.

Condizioni economiche sono le pattuizioni, come ad esempio il diritto di recesso dal contratto.

Torniamo all’Ordinanza della Suprema Corte. Ci sono quattro imprecisioni nelle premesse alla decisione:

  1. l’Isc/Taeg è stato introdotto dal Cicr che ha demandato a Banca d’Italia la scelta di quali operazioni sono obbligate ad esporlo e la relativa formula.

Invece, sono le direttive Cee 87/102/Cee e 90/88/Cee ad introdurre il Taeg e la sua formula di determinazione, assegnando a tale indicatore la funzione di contrastare la pubblicità ingannevole. L’art.116 Tub ha, fin dall’introduzione del Tub, delegato al Cicr di individuare i servizi da sottoporre a pubblicità, avvenuto con la delibera del 2003. Inoltre, dal 2006 lo stesso art. 116 Tub impone l’esposizione dell’Isc.

  1. l’Isc/Taeg rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali…

Il termine utilizzato dagli Ermellini è improprio, infatti nel dizionario Treccani, valore medio = di mezzo, che occupa il posto di mezzo fra due estremi o in genere fra due elementi terminali. Quali sarebbero i due estremi? 

  1. Ai sensi delle SU 26724/2007, l’erronea indicazione dell’Isc, integrando la violazione della regola di condotta della banca, non incide sulla validità del contratto.

Anche qui gli Ermellini sono imprecisi, perché le citate SSUU prevedono la nullità in presenza di apposita previsione normativa. Solo quando tale previsione manchi, vale la violazione delle regole di condotta con conseguenze risarcitorie.

L’art.117 comma 6 Tub prescrive la nullità (apposita previsione normativa) di tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati (elencati dall’art.116 Tub). Il nocciolo della questione è quali sono i tassi e prezzi che, se ingannevoli, portano alla nullità. 

  1. La sanzione della nullità per la mancata o erronea indicazione del Taeg è prevista esclusivamente dall’art.125 bis comma 6 del Tub per il credito al consumo.

In realtà la sanzione dell’art.125 bis comma 6 Tub è diversa da quella dell’art.117 comma 6. Nella disciplina del credito al consumo è sanzionata con la nullità sia l’omissione che qualsiasi discordanza del Taeg rappresentato con quello effettivo.

Invece, l’art.117 comma 6 sanziona con la nullità soltanto l’Isc che inganna il cliente, rappresentando un tasso inferiore all’effettivo.

Sulla base delle premesse di cui ai punti 1 – 4, (imprecise quando non sbagliate) gli Ermellini affermano:

L’Isc non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto; non rientra nelle nozioni di tassi prezzi e condizioni cui esclusivamente fa riferimento l’art.117 comma 6 Tub”.

Il primo periodo: l’Isc non è un tasso di interesse o un prezzo direttamente applicabile al contratto. Al contrario di quanto sostenuto dalla Suprema Corte, l’Isc è sia un tasso d’interesse che il prezzo del finanziamento.

Il secondo periodo nega che l’Isc (e per i leasing il tasso leasing) sia il tasso o prezzo a cui si riferisce il comma 6 dell’art. 117 Tub.

Alla base di tale assunto, condiviso da altre pronunce della Cassazione, sta il convincimento che il comma 6 si riferisca ai tassi ex comma 4. Trattasi del saggio di interesse di cui all’art.1284 c.c., cioè il tan, col quale si costruisce il piano di ammortamento. In effetti sia il comma 6 che il comma 4 dell’art.117 utilizzano i vocaboli tassi, prezzi e condizioni.

Senonché, il comma 6 termina con pubblicizzati. Stante che l’art.116 Tub riguarda la pubblicità, è assai probabile che il legislatore intenda rendere nulle le pubblicità ingannevoli, non il saggio d’interesse ingannevole.

La lettura degli Ermellini, non solo trascende il significato letterale, ignorando il vocabolo pubblicizzati, ma limita la nullità alle sole pubblicità ingannevoli del saggio ex art.1284 c.c., cioè del tan. In tal modo, tuttavia, si comprime la portata dell’art. 1346 c.c., il quale prevede la nullità di qualsiasi indeterminatezza, non solo di quelle ingannevoli, cioè che rappresentano un costo inferiore all’effettivo. Ridurre la nullità alle sole indeterminatezze ingannevoli, ottiene un effetto opposto all’intenzione del legislatore, che ha istituito la trasparenza per ampliare le tutele dei clienti nei contratti bancari, non certo per ridurle.

Pertanto, una esegesi letterale e corretta dell’art.117 Tub comma 6, sarebbe: ogni pubblicità di prezzi (cioè Isc) o tassi (tasso leasing) ingannevole, viene sanzionato con la nullità. L’art.112 preleggi non consente interpretazioni differenti, perché il Tub sanziona esplicitamente con la nullità tutti i tassi e i prezzi pubblicizzati con l’inganno. Tale sanzione è coerente col fine di agevolare la concorrenza tramite scelte consapevoli dei clienti.

Può non piacere, è legittimo preferire il sistema precedente, dove il controllo era attribuito all’autorità pubblica ed i rapporti erano regolati dal codice civile, ma la scelta del legislatore sembra chiara.

Riassumendo:

  1. la mancanza di Isc o tasso leasing nel documento di sintesi e negli altri prospetti del contratto ha mere conseguenze risarcitorie, con danno da dimostrare da parte del cliente;
  2. stessa sorte l’indicazione di Isc o tasso leasing superiori a quelli effettivi;
  3. quando l’Isc (prezzo del contratto) o il tasso leasing (tasso del contratto) sono pubblicizzati ad un tasso inferiore a quello effettivo, consegue la nullità ed il ricalcolo al tasso Bot;
  4. per il credito al consumo l’art.125 bis comma 6 Tub è ancora più severo: la nullità colpisce l’omissione e qualsiasi rappresentazione sbagliata dell’Isc/Taeg, sia migliorativa che peggiorativa.

Va tuttavia considerato che ad oggi la giurisprudenza è di avviso contrario. L’inganno su Isc e tasso leasing avrebbe mere conseguenze risarcitorie, con onere della prova del danno subito a carico del cliente. Questa esegesi sembra derivare da un misunderstanding (errorem) sul significato dei termini tecnici di tasso e prezzo. La Cassazione, infatti, ritiene che tasso sia solo quello previsto dall’art.117 comma 4 Tub, ovverosia il tan dei mutui. Nessuna indicazione sul significato di prezzo, quasi che il legislatore avesse usato tale termine per errore.

Sul leasing, poi, la prevalente Cassazione ritiene che per tali contratti il saggio ex art.1284 non sia obbligatorio e l’obbligo di indicare il tasso ex art.117 comma 4 non sia applichi ai leasing. Quindi, le violazioni ingannatorie del tasso leasing non sarebbero sanzionate dall’art.117 comma 6 che, riferendosi al comma 4, non sarebbero mai riferite alle locazioni finanziarie.

Tali interpretazioni, oggi maggioritarie, presentano le criticità sopra riportate e potrebbero in futuro essere rovesciate.