Usura Bancaria
SESTA EDIZIONE
dal 644 cp alla Cass.SU 2084 del 3.7.18 riflessioni giuridiche e matematiche istruzioni B.d’Italia 2017 di A.Muffoletto prontuario
ISBN | 97888944077-0-9
Finito di stampare in gennaio 2019
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Introduzione
Uno degli argomenti più discussi del contenzioso bancario, riguarda l’usura. Prima di addentrarsi nell’argomento, occorre fissare alcuni principi: 1) il tasso di equivalenza finanziaria, sia nei mutui/leasing, che nelle aperture di credito sui conti corrente, è uno solo. Al contrario di quanto emerge da alcune pronunce giurisprudenziali, non esistono tante formule che forniscono risultati diversi ma comunque accettabili; 2) le “formule di Banca d’Italia”, richieste agli intermediari finanziari, sono statistiche, parziali, dalle quali si elaborano dati statistici medi generali che determinano i tassi soglia, pubblicati dal Ministero; 3) fino alla sentenza Cass.S.U. 20.6.18 n.16303, la quasi totalità dei giudici richiedeva l’applicazione di tali formule, o aggregati di dati statistici, per la verifica delle soglie usurarie. Tale richiesta è giustificata dalla necessità di omogeneità dei dati tra caso concreto e costruzione del tasso soglia. Tuttavia, dal punto di vista statistico, la mancata rilevazione di alcuni elementi marginali non rende scorretto il risultato; è certo, invece, che l’utilizzo degli aggregati statistici rende sbagliato il risultato matematico. 4) le formule di Banca d’Italia non possono essere utilizzate al di fuori del perimetro della verifica delle soglie ex art.644 cp., 3° c., primo periodo. Non è consentito utilizzare tali formule per altri fini, quali ad es. vizi contrattuali e usura ex art. 644, 3° c., secondo periodo e ss. (usura soggettiva) perché il richiamo legislativo dell’art. 2, L.108/96 e del Dm di rilevazione dei tassi medi ai fini dell’usura, vige esclusivamente per i tassi soglia. Quando si esce da detto ambito, occorrerà usare le formule matematiche per elaborare il tasso di un finanziamento, ovverosia le formule reperibili in qualsiasi manuale che si basano sul principio di equivalenza finanziaria e determinano il costo del finanziamento per il debitore e la rimunerazione del creditore. 5) le formule di Banca d’Italia devono essere applicate come da istruzioni, non in modo approssimativo. In particolare, andranno interpretate secondo i principi generali di diritto e di matematica. Soltanto quando il testo si discosta espressamente da detti principi generali, l’interprete, al quale l’organo giudicante ha chiesto di utilizzare le formule di Banca d’Italia, dovrà utilizzare le eccezioni ivi precisate. Con la citata Cass.S.U. 20.6.18 n.16303 e la precedente Cass.S.U. 19.10.17 il quadro generale dell’usura è talmente cambiato da rendere opportuno l’aggiornamento del presente manuale. La Cass. S.U. 19.10.17 ha abolito l’usura sopravvenuta. Soltanto alla stipula del contratto può manifestarsi usura, oppure in sede di modifica delle condizioni in seguito allo ius variandi (art.118 Tub). La Cass.S.U. 20.6.18 n.16303, se da un lato ha risolto definitivamente la questione delle commissioni di massimo scoperto, ha introdotto due ulteriori principi che avranno notevoli conseguenze: a) è la natura “corrispettiva” delle c.m.s. a farle rientrare nelle previsioni di cui all’art. 644 c.p. (L. n. 108/96), implicitamente escludendo dall’ambito del confronto con le soglie, interessi di mora e penalità, come del resto previsto nelle Istruzioni di Banca d’Italia; b) l’omogeneità tra normativa primaria (art 644 cp) e istruzioni, richiesta fin’ora dalla quasi totalità della giurisprudenza, viene ribaltata. Qualora i decreti ministeriali di pubblicazione delle soglie non fossero conformi alla legge, per omissione di alcune componenti, gli stessi andrebbero disapplicati. Per le Cms tale difformità viene esclusa. Ma ci sono diverse altre componenti che le Istruzioni di Banca d’Italia non rilevano (gioco delle valute, derivati incorporati, ecc.), e, se si confermasse detto principio, andrebbero disapplicate le soglie. Per risolvere quello che rischia di diventare un vicolo cieco, bisognerebbe, ad opinione di chi scrive, accettare l’impostazione statistica (la mancata rilevazione di alcuni elementi marginali non rende scorretto il risultato). In tal caso, anche le formule di determinazione del tasso dovrebbero essere quelle matematicamente corrette e, in definitiva, le Istruzioni di Banca d’Italia perderebbero ogni utilità per la verifica concreta dei tassi da confrontare con le soglie. Il presente volume è stato realizzato con materiale di supporto a diversi convegni e perizie. La prima parte, introduce l’usura con definizioni, elementi di diritto comparato, i principali aspetti procedurali. Viene analizzato l’art.1815 codice civile, l’art.644 c.p. e le istruzioni di Banca d’Italia, con approfondimento delle formule di determinazione del tasso effettivo globale medio nei conti corrente bancari e nei mutui. Nella seconda parte, esercitazioni sui conti correnti, mutui e leasing, indicando come utilizzare un foglio elettronico per i calcoli peritali, utilizzando i principali orientamenti giurisprudenziali come guida per i calcoli. Nella terza parte, “il prontuario”, si riportano le principali norme della materia, con la successione storica di alcuni articoli del testo unico bancario, le istruzioni di Banca d’Italia del 2006, del 2009 e del 2017, i tassi soglia trimestrali, dalla loro istituzione al 2018. L’intento di questo “prontuario” è di fornire al professionista gli aspetti essenziali dell’usura bancaria, comodo manuale per le visite fuori studio ai clienti. Si evidenzia come a volte una esecuzione letterale delle predette istruzioni porta a risultati assurdi. In una recente Ctu su un conto corrente con affidamento contrattuale di 20.000 euro, l’apertura di credito si incrementa a 300.000 euro. Tuttavia la Banca non ha depositato nel fascicolo processuale il contratto, forse perché non formalizzato per iscritto, o smarrito o per negligenza. Poiché gli oneri sono rapportati a 20.000 euro (ma sono stati calcolati su 300.000), il tasso determinato con la formula di Banca d’Italia allora vigente cresce di molto, superando la soglia usuraria (anche se il tasso calcolato con il criterio matematicamente corretto non era incrementato rispetto ai trimestri precedenti). Pertanto, applicando pedissequamente le istruzioni di Banca d’Italia il rapporto sarebbe usurario, con conseguenze penali gravissime per il funzionario, del tutto incolpevole della (probabile) negligenza processuale della banca. E’ dunque compito del perito conoscere le formule di matematica finanziaria, le norme, le Istruzioni di Banca d’Italia e i principali orientamenti giurisprudenziali, al fine di evitare le conseguenze assurde citate ed essere di aiuto ai giudici e clienti. Con il presente manuale ci si prefigge di aiutare i periti in tale ambizioso obiettivo.
Sommario
Introduzione 6
1. Aspetti introduttivi 10
1.1 Origine storica 10
1.2 Elementi generali della normativa 22
1.3 Dall’art.644 cp alle istruzioni di Banca d’Italia per la rilevazione
dei dati 25
1.4 Le commissioni di massimo scoperto e la sentenza Cass. S.U. n.20084
del 3/7/18 26
1.5 Art.1815 c.c. 29
1.6 La prescrizione 35
1.7 Cenni di matematica finanziaria 37
2. Le Istruzioni di Banca d’Italia per le rilevazioni del tasso ai fini
dell’usura 43
2.1 Premessa 43
2.2 Istruzioni in vigore fino al 31/12/2009 44
2.3 Istruzioni in vigore dal 1/1/2010 fino al 31/3/2017 51
2.4 Istruzioni di Banca d’Italia dal 1° Aprile 2017 di Antonio Muffoletto 55
3. Approfondimento matematico-peritale 68
3.1 Premessa 68
3.2 La determinazione del tasso di un finanziamento, esempio per capire 69
3.3 Il significato di tasso “effettivo” globale medio 70
3.4 Calcolo del Teg di un c/c (comprensivo di Cms) 75
3.5 Calcolo del Teg di un mutuo 80
3.6 Determinazione del TEG con numeri effettivi 81
3.7 Incidenza degli addebiti nulli (per vizi contrattuali) sull’usura. 84
4. Approfondimento giuridico 89
4.1 Massime giurisprudenza 2018 89
4.2 Indirizzi giurisprudenziali in tema di mora e usura 130
4.3 Rilevanza dei soli interessi corrispettivi 133
4.4 Rilevanza di interessi corrispettivi mora e penalità con la
maggiorazione del 2,1% 139
4.5 Rilevanza nel calcolo del tasso effettivo globale annuo di ogni tipo
di interessi e costi (gli oneri vengono rapportati al debito) 144
4.6 Interessi di mora e usura di Enrico Astuni 147
5. L’incidenza della clausola floor sull’usura 168
5.1 il calcolo per determinare il valore del floor nei mercati finanziari 168
5.2 aspetti normativi: codice civile e principi contabili 170
5.3 aspetti normativi: trasparenza 171
5.4 aspetti normativi: art.116 e 117 Tub 173
6 Esercitazioni 174
6.1 Calcolo del Teg nel conto corrente 174
6.2 Esempio di perizia su conto corrente 182
6.3 Contratto leasing: inadempimento dell’utilizzatore e tasso usurario 192
6.4 Calcolo del tasso: leasing fotovoltaico e riscatto anticipato 198
Prontuario 202
Legge 7 marzo 1996, n. 108 – modifica art.644 c.p. 202
Articolo n.644 c.p. 206
Articolo n.644 ter c.p. 207
Articolo n.1815 c.c. 207
D.l. 49 del 28/2/01, art.1, c.1, conv. l.24/2001 207
Successione storica art. 40, 50, 115, 116, 116bis, 117, 117bis, 118,
119, 120, 120bis, 120ter, 120quater, 127 T.U.B. 209
Istruzioni 2006 Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo ai
sensi dell’usura 246
Istruzioni 2009 Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo ai
sensi dell’usura 263
Istruzioni 2016 Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo ai
sensi dell’usura 280
Decreto Ministero Economia e Finanze di classificazione delle
operazioni creditizie 305
DM rilevazione tassi medi al fine dell’usura – periodo IV trim.2014 307
Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della
legge sull’usura 310
Bollettino di vigilanza n.12 dicembre 2005 Banca d’Italia 315
Tabella dei TEGM – serie storiche 318
Tabella delle cms – serie storiche 371